AssoAmbiente

Circolari

082/2022/PE

Lo scorso 30 marzo la Piattaforma sulla Finanza Sostenibile (PSF) ha pubblicato un rapporto (disponibile qui) per la Commissione UE con alcune raccomandazioni relative ai criteri tecnici di screening per gli obiettivi 3 - 6 del Regolamento sulla tassonomia (uso sostenibile dell’acqua, economia circolare, prevenzione dell’inquinamento e protezione della biodiversità), nonché raccomandazioni per migliorare la progettazione e i criteri della tassonomia.

Questo rapporto è completato da un allegato tecnico (parte B, disponibile qui) che contiene criteri tecnici di selezione per le attività economiche che contribuiscono a tutti e sei gli obiettivi ambientali del regolamento, compresa la logica di tali criteri che costituirà il supporto per la definizione da parte della Commissione del nuovo prossimo Atto delegato.

Nella parte B, capitolo 11 (Gestione rifiuti) del Rapporto vengono richiamate, in particolare:

  • raccolta/trasporto rifiuti non pericolosi/pericolosi per il riciclo;
  • raccolta/trasporto rifiuti pericolosi;
  • trattamento rifiuti pericolosi;
  • digestione anaerobica e compostaggio;
  • bonifica discariche illegali;
  • bonifica e smantellamento prodotti a fine vita;
  • selezione e recupero materia dei rifiuti non pericolosi.

Segnaliamo in particolare che le raccomandazioni non includono criteri per le attività di recupero energetico (Waste-to-Energy). A riguardo, in allegato, il Comunicato stampa e la nota predisposta, in modo congiunto, da FEAD, CEWEP, Municipal Waste Europe, ESWET. Le quattro Associazioni trasmetteranno una lettera formale alla Commissione in merito agli esiti del Rapporto evidenziando la necessità di includere nella tassonomia il WtE, soprattutto per la gestione dei rifiuti che non possono essere riciclati e le frazioni negative generate dal riciclo, alle seguenti condizioni:

  • l'impianto tratta solo rifiuti non riciclabili. Sarebbero ammissibili solo gli impianti che trattano esclusivamente rifiuti misti raccolti come frazione separata all'interno di un sistema di raccolta differenziata che fa parte di un piano nazionale di gestione dei rifiuti approvato, residui di rifiuti non riciclabili provenienti da impianti di raccolta differenziata e trattamento dei rifiuti o altri rifiuti non riciclabili generati durante un processo di produzione (ad esempio rifiuti monoflusso);
  • il piano nazionale di gestione dei rifiuti è concepito in modo tale da garantire la raccolta differenziata di tutte le frazioni obbligatorie nonché il conseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti, degli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio ed è in fase di attuazione o di completamento dell'attuazione;
  • l’impianto soddisfa il criterio per R1.

Nel rinviare a prossime comunicazioni per ogni aggiornamento, anche in relazione ai lavori di approfondimento in corso presso FEAD, rimaniamo a disposizione per informazioni.

» 05.04.2022
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