AssoAmbiente

Circolari

2022/124/SAEC-NOT/TO

Il Ministero della Transizione Ecologica ha dato risposta ad alcuni recenti quesiti in materia di “Economia circolare” nella sezione omonima della pagina “Informazioni ambientali” del sito del Ministero, la quale contiene tutti gli interpelli ambientali che il MiTE è tenuto a riportare ai sensi del nuovo art. 3 septies del D.Lgs. n.152/2006, (come modificato dal DL Semplificazioni che ha introdotto la procedura di interpello ambientale).

In particolare:

•    Con risposta ad interpello n.28965/2022 dell’8 marzo 2022 è stata riscontrata una specifica richiesta della Regione Piemonte per quanto riguarda, in particolare, le modalità di raccolta dei rifiuti urbani di origine domestica soggetti a regime di privativa, anche se raccolti in modo differenziato e avviati a recupero da soggetti che operano al di fuori del servizio pubblico (ad esempio attraverso i gestori di eco compattatori per raccolta selettiva di bottiglie PET installati anche su suolo privato). Fra le molte indicazioni, in particolare, il Ministero per la Transizione Ecologica, afferma che “secondo il quadro normativo vigente (artt. 198, 200 e 205 del TUA) le attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani di origine domestica, indipendentemente che essi siano destinati allo smaltimento (in regime di privativa) o al recupero (libero mercato), rientrano nella competenza dei Comuni o degli EGATO”. Pertanto, i Comuni, con appositi Regolamenti, dispongono “le misure inerenti tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani”, intendendosi le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti.

•    Con risposta ad interpello n. 32592/2022 è stata riscontrata una richiesta in merito alla classificazione dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani per il loro successivo smaltimento in siti di discarica e applicazione del criterio di prossimità. In particolare il Consorzio di Bacino dei rifiuti dell’Astigiano ed il Comune di Alliano (AT) hanno richiesto se il rifiuto decadente dall’esclusivo trattamento meccanico, costituito da tritovagliatura e deferrizzazione del rifiuto urbano indifferenziato riconducibile al Cod. EER 20 03 01 “rifiuti urbani non differenziati” debba considerarsi urbano o speciale, con tutte le conseguenze che ciò può determinare. Secondo il Ministero – così si legge nella risposta all’interpello - l’autosufficienza gestionale locale deve essere realizzata non solo per i rifiuti urbani non pericolosi, ma anche per i rifiuti derivanti dal loro trattamento, pur rientrando questi ultimi nella classificazione di rifiuti speciali. Trova pertanto piena applicazione la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 novembre 2021 relativa alla causa C-315/20, che conferma il regime giuridico di “rifiuti urbani” per i rifiuti provenienti da TMB e conseguentemente, l’applicazione del principio di prossimità anche nell’eventualità di trattamento meccanico con cambio di codice EER. In tali casi, continua il Ministero, la qualifica giuridica di rifiuto urbano è da intendersi limitatamente all’applicazione dei principi di autosufficienza e prossimità, e non rileva ai fini della corretta attribuzione del codice EER, cui occorre sempre fare riferimento per gli atti autorizzativi necessari al trasporto e allo smaltimento, nonché per l’applicazione delle opportune tariffe. Il Ministero poi, oltre a ricordare che per l’attribuzione del codice EER occorre sempre far riferimento alle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, approvate con Decreto Direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021, afferma che “per qualsivoglia tipologia di rifiuto, pur in mancanza di obblighi normativi, una chiusura del ciclo il più vicina possibile al luogo di produzione, in una logica di prossimità ed in coordinamento con il criterio di specializzazione degli impianti, può rappresentare la migliore soluzione volta a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica”.

Nel rinviare al testo dei due interpelli, in allegato, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 22.04.2022
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