Il CdS ha espresso il Parere consultivo n. 851 del 17 maggio 2022 sullo schema di regolamento Mite per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale ex articolo 184-ter, Dlgs 152/2006.
Ricordiamo che il MiTE lo scorso 14 marzo 2022 ha notificato alla Commissione europea lo schema di Decreto EoW nel rispetto della Direttiva 2015/1535/Ue aprendo così, secondo la procedura c.d. di “stand still”, ad eventuali osservazioni e obiezioni da parte della Commissione e degli Stati membri fino al 15 giugno 2022 (vd. Circ. n. 95/2022). Segnaliamo al riguardo che ANPAR, l’associazione dei produttori di aggregati riciclati membro della Sezione Unicircular di Assoambiente, ha trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni sullo schema di Regolamento insieme alla documentazione tecnica consultabili al link Search the database - European Commission (europa.eu).
Ricordiamo inoltre che il CdS aveva già espresso, sul medesimo schema di Regolamento, il proprio parere interlocutorio n. 1493 del 17 settembre 2020 sospendendo l’emanazione del parere definitivo e chiedendo all’allora Ministero dell’Ambiente di completare la documentazione con una relazione integrativa di chiarimenti su quali proposte delle associazioni di categoria consultate fossero state recepite nel testo di regolamento, sul percorso logico-argomentativo seguito per individuare i parametri indicati nelle tabelle allegate al testo del decreto, nonché sulla locuzione “non pericolosi” riferita ai rifiuti inerti (vd Circ 259/2020).
Il Mite, in data 21 aprile 2022, ha quindi ritrasmesso al CdS il testo, riformulato all’esito della rinnovata istruttoria tecnica e corredato di:
Per quanto riguarda il parere da ultimo espresso dal Consiglio di Stato, premesso che tale organo, nell'espletamento della sua funzione consultiva, fornisce pareri circa la regolarità e la legittimità, il merito e la convenienza degli atti amministrativi, va evidenziato che, nel caso specifico, il Consiglio non ha formulato rilievi sulla legittimità dello schema di decreto ma, consapevole del rilievo strategico che questa nuova disciplina può assumere per un’attivazione effettiva dei principi di economia circolare in questo settore, ha evidenziato un problema di "logicità e proporzionalità complessiva", sul piano dell’adeguatezza delle soluzioni prescelte rispetto alle finalità indicate dal legislatore.
Il Consiglio afferma infatti che lo schema di regolamento “deve tenere insieme e conciliare due opposte esigenze, ricercando tra di esse una adeguato punto di equilibrio: da un lato, la tutela della salute e dell’ambiente (per cui è necessario prestare la massima attenzione alla qualità dei rifiuti in ingresso e degli aggregati recuperati prodotti in uscita dal trattamento di recupero); dall’altro lato, la semplificazione, volta a favorire l’economia circolare, particolarmente urgente, forse, per questa tipologia di rifiuti”.
Esso esprime quindi la preoccupazione che, per quanto riguarda i limiti ai parametri esaminati (BTEX e amianto per i controlli sulla matrice dell’aggregato; cloruri, solfati e COD/TOC nel test di cessione), ma il discorso vale in generale per tutti i parametri che hanno una potenziale incidenza sulla salute umana e sull’ambiente, pur apparendo ragionevole assumere posizioni di assoluta prudenza, resta aperta l’esigenza di un’attenta valutazione, da parte dell’Amministrazione, degli effetti concreti di tali limiti prudenziali sull’efficacia del meccanismo di economia circolare attivato dalla regolamentazione, affinché siano scongiurati effetti di forte riduzione dei quantitativi di rifiuti del genere in trattazione effettivamente avviati al recupero.
Inoltre, per quanto riguarda i rifiuti ammessi alla disciplina dell’EoW - dei quali lo schema esclude alcuni flussi, come i rifiuti dalle aree terremotate o quelli abbandonati o interrati - ad avviso del CdS manca una più diretta valutazione, forse necessaria, delle speciali esigenze che nascono (purtroppo frequentemente) dalla gestione dell’emergenza e della ricostruzione nelle aree terremotate, mentre l’esclusione di tutti i rifiuti inerti di demolizione/costruzione abbandonati e interrati, trattandosi, purtroppo, di un fenomeno molto diffuso, sembrerebbe imporre l’avvio in discarica di queste notevoli masse di materiali, che verrebbero in tal modo sottratte a ogni possibile processo di selezione e controllo per l’eventuale re-immissione in ciclo di frazioni recuperabili.
Infine, il Consiglio di Stato ritiene utile inserire una previsione che sottolinei – anche con un mero richiamo all’obbligo già esistente del produttore di presentare il formulario di identificazione del rifiuto – la responsabilità del produttore di garanzia della veridicità e correttezza della classificazione dei rifiuti portati al trattamento per il riciclaggio o il recupero e sulle formalità di comunicazione al gestore dell’impianto di recupero.
Per approfondimenti sugli ulteriori aspetti trattati nel parere, si rinvia al testo disponibile in allegato.