Il Tar Sardegna con sentenza n. 388 del 6 giugno 2022 ha stabilito che l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è un requisito di partecipazione alla gara per l'affidamento di un servizio di gestione rifiuti anche se non previsto espressamente dal bando.
Con tale pronuncia i Giudici amministrativi hanno annullato l'aggiudicazione da parte del Comune di Cagliari di una gara per l'affidamento di servizi cimiteriali con gestione dei relativi rifiuti derivanti da esumazioni/estumulazioni nonché dei rifiuti prodotti nella sala autoptica (a seguito di autopsie o vestizione di salme).
L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevista ex articolo 212, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006 per la raccolta e trasporto rifiuti, secondo la Giurisprudenza consolidata è, infatti, un requisito di partecipazione alla gara d'appalto anche se non espressamente previsto nel bando di gara in quanto requisito di idoneità professionale ai sensi dell'articolo 83, D.lgs. n. 50/2016 (Codice appalti), presupposto necessario allo svolgimento della relativa attività capace di "eterointegrare" sul punto la "lex specialis" di gara.
Inoltre, aggiungono i Giudici del Tar Sardegna, non è sufficiente nemmeno una iscrizione "generica" all'Albo anche non riferita alla tipologia di rifiuti specificamente oggetto di gara, “sia perché tale circostanza non emerge in alcun modo dalla Giurisprudenza di riferimento sia perché, comunque, l'ontologica differenza tra le diverse tipologie di rifiuti, implicante per ciascuna capacità professionali e cautele gestionali differenti, indica la necessità che l'iscrizione comprenda e si estenda sin dall'inizio a tutte le tipologie di rifiuti oggetto dei servizi da affidare”.
Per maggiori approfondimenti si rinvia alla sentenza allegata.