È stata pubblicata la legge 21 giugno 2022, n. 78 recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” (G.U. 78 del 21 giugno 2022). Il provvedimento definisce una griglia di criteri di delega che il Governo dovrà rispettare nella stesura del nuovo Codice degli Appalti. In base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 del provvedimento, la delega dovrà essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
La legge, non essendo diversamente espresso, entrerà in vigore il 9 luglio 2022 ed i 6 mesi previsti scadranno, quindi, il 9 gennaio 2023 data entro la quale dovranno entrare in vigore uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di: i) adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali; ii) razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente; iii) evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.
L’adozione della legge delega rientra, tra l’altro, tra gli impegni assunti dal Governo con il Piano nazionale di ricerca e resilienza (PNRR).
Più in particolare, l’art. 1 comma 2, elenca 31 princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega. Tra questi si segnalano in particolare:
Una delle novità di maggiore rilevanza (art. 1 comma 4) è data dalla possibilità per il Governo di avvalersi del Consiglio di Stato per redigere gli schemi dei decreti legislativi, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del RD 26 giugno 1924, n. 1054 (Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); quest’ultimo può avvalersi di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell’Avvocatura generale dello Stato, a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. I tempi di approvazione si contrarrebbero perché se così fosse, sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non sarebbe più necessario il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal comma 1, il Governo può adottare decreti legislativi integrativi o correttivi.
Nel rinviare alla legge in allegato, per gli opportuni approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.