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Circolari

2022/185/SAEC-NOT/TO

È stata pubblicata la legge 21 giugno 2022, n. 78 recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” (G.U. 78 del 21 giugno 2022). Il provvedimento definisce una griglia di criteri di delega che il Governo dovrà rispettare nella stesura del nuovo Codice degli Appalti. In base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 del provvedimento, la delega dovrà essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

La legge, non essendo diversamente espresso, entrerà in vigore il 9 luglio 2022 ed i 6 mesi previsti scadranno, quindi, il 9 gennaio 2023 data entro la quale dovranno entrare in vigore uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di: i) adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali; ii) razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente; iii) evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

L’adozione della legge delega rientra, tra l’altro, tra gli impegni assunti dal Governo con il Piano nazionale di ricerca e resilienza (PNRR). 

Più in particolare, l’art. 1 comma 2, elenca 31 princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega. Tra questi si segnalano in particolare:

  • l’allineamento alle disposizioni europee, evitando quindi il gold plating, ovvero il processo in base al quale i poteri di una direttiva dell’Unione Europea vengono estesi quando questa viene recepita nelle leggi nazionali di uno Stato membro;
  • la ridefinizione in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e del personale in esse operante; 
  • la semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
  • la previsione della facoltà ovvero dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, avvisi ed inviti, specifiche clausole sociali, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, di garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore; la riduzione e la certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all’esecuzione degli appalti;
  • l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara “un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, compresa la variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro” applicabili in relazione all’oggetto dell’appalto;
  • l’obbligo di inserire nei bandi di gara criteri orientati a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore;
  • la revisione e semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche;
  • l’incentivo al ricorso a procedure flessibili per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata;
  • la semplificazione e l’estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto; l’individuazione dei contratti pubblici esclusi dall’ambito di applicazione oggettiva delle direttive europee e la semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile;
  • il divieto di proroga dei contratti di concessione e la razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate;
  • la razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari; la razionalizzazione della disciplina dei meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell’aggiudicatario;
  • l’estensione e il rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie relativi al rimedio giurisdizionale.

 

Una delle novità di maggiore rilevanza (art. 1 comma 4) è data dalla possibilità per il Governo di avvalersi del Consiglio di Stato per redigere gli schemi dei decreti legislativi, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del RD 26 giugno 1924, n. 1054 (Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); quest’ultimo può avvalersi di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell’Avvocatura generale dello Stato, a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. I tempi di approvazione si contrarrebbero perché se così fosse, sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non sarebbe più necessario il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal comma 1, il Governo può adottare decreti legislativi integrativi o correttivi.

Nel rinviare alla legge in allegato, per gli opportuni approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 27.06.2022
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