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Circolari

2022/187/SAEC-GIU/LE

Produttore e trasportatore dei rifiuti sono ugualmente obbligati a compilare ed a sottoscrivere il formulario per il trasporto e, in caso di irregolarità, soggiacciono ciascuno alla sanzione amministrativa ex art. 258 del Dlgs 152/2006. 

Così si esprime la Corte di Cassazione con Ordinanza 19748/2022 con cui ha respinto il ricorso presentato contro una ordinanza ingiunzione, emessa dalla Provincia di Milano nei confronti di una società cooperativa, a seguito della riscontrata assenza, in diciassette formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), del peso dei rifiuti verificato a destinazione.

Nel merito la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente secondo il quale la "paternità" del formulario sarebbe stata erroneamente attribuita anche al trasportatore dei rifiuti, nonostante questi fosse stato pacificamente compilato dal produttore dei rifiuti e solo controfirmato dal trasportatore. 

Nell’Ordinanza si legge che “l’art. 193 d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal d.lgs n. 205 del 2010, realizza un meccanismo di assunzione delle responsabilità per le eventuali condotte illecite inerenti il trasporto di rifiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti” che “sono ugualmente obbligati a compilare ed a sottoscrivere il formulario (assumendosene onere e responsabilità diretti), e, in caso di omissione o di irregolarità dell'obbligo assunto, entrambi (quali trasgressori principali) soggiacciano ciascuno alla violazione amministrativa accertata ed alla sanzione per questa disposta”.

Inoltre, specifica la Corte, la mancanza nei FIR della doppia misurazione della quantità dei rifiuti (a inizio trasporto e a destino) determina una evidente incompletezza del documento in quanto tale informazione, dovuta per legge, non è comunque ricostruibile sulla base delle altre indicazioni presenti nel documento stesso, né la richiesta di legge può intendersi soddisfatta, come sostiene la ricorrente, sulla base dell'avvenuta accettazione per intero del carico da parte del destinatario.

Per maggiori approfondimenti si rinvia alla Ordinanza in allegato.

» 30.06.2022
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