AssoAmbiente

Circolari

2022/192/SAEC-FIN/PE

Il DL 36/2022 recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è stato convertito con la Legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U. n. 150 del 29 giugno 2022), in vigore dal 30 giugno 2022.

Rispetto alle disposizioni riportate nel provvedimento, per quanto di possibile interesse, segnaliamo in particolare:

  • misure per il contrasto del fenomeno infortunisticonell’esecuzione del PNRR e per il miglioramento degli standard disalute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Capo II - art. 20):
  • prevede la promozione da parte dell'INAIL, con il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per iniziative volte a migliorare gli standard di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • misure urgenti per incrementare la produzionedi energia elettrica da biomasse (Capo III – art. 23-bis): all’articolo 5-bis recante “Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas” del DL 21/2022 (convertito, con modificazioni, dalla legge 51/2022) ai commi 1 e 2 dopo le parole: “produzione di energia elettrica da biogas” sono inserite le seguenti: “e biomasse di potenza fino ad 1 MW”. La precisazione (pur con riferimento normativo errato) interviene su un passaggio richiamato anche nella precedente comunicazione associativa (v. circolare Assoambiente n. 163/2022) andando a limitare l’interpretazione della disposizione normativa. Pertanto, per “gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas e biomasse di potenza fino ad 1 MW” con per gli impianti già in esercizio al 21 maggio 2022 è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas “mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale”;
  • obiettivi del Programma nazionaleper la gestione dei rifiuti(Capo III – art. 25): interviene sul Codice dell'ambiente, recando disposizioni riguardanti il piano di gestione delle macerie derivanti da eventi calamitosi, spostandolo dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (art. 198-bis del D.Lgs. 152/2006) – ove era impropriamente inserito, come risulta dalla Relazione illustrativa - ai Piani regionali (art. 198 del D.Lgs. 152/2006);
  • consorzio nazionale imballaggi (Capo III – art. 25-bis): inserito un nuovo comma all’art. 224 del D.Lgs 152/2006 che dispone che l'Accordo di programma quadro tra Conai e i Consorzi di filiera e gli operatori del comparto di riferimento dovrà prevedere che i produttori e gli utilizzatori che costituiscano sistemi autonomi o cauzionali assicurino comunque la copertura dei costi di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private, e che per far ciò possono farsi carico dei costi sostenuti dai Consorzi di cui all’art. 223.
  • potenziamento del controllo in materia di reati ambientali (Capo III – art. 26-bis): potenzia la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale prevista alla parte VI-bis del D.Lgs 152/2006;
  • istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (Capo III – art. 27): prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici e delle zoonosi (SNPS), inteso a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, nonché alle zoonosi. Si prevede, altresì, l'istituzione di una Cabina di regia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, volta ad assicurare il coordinamento di tale Sistema con il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale (SNPA);
  • Il Capo IV reca misure volte a favorire la transizione digitale. In particolare, disciplina le modalità di adozione di un manuale operativo sulle specifiche di funzionamento del Sistema di gestione delle deleghe per l'accesso ai servizi mediante identità digitale (introdotto dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021), nonché le modalità di adozione di un manuale operativo sul funzionamento della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione. Istituisce inoltre un Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità (Capo IV - art. 32);
  • disposizioni in materia di ZES e ZLS (Capo V - art. 37): introduce una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone Economiche Speciali (ZES); estende il credito d'imposta per gli investimenti in tali zone all'acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti; stanzia risorse per lo sviluppo industriale delle ZES; rimette a un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplini le procedure di istituzione delle Zone Logistiche Semplificate e le loro modalità di funzionamento e organizzazione;
  • monitoraggio giustizia e ELV (Capo IX – art. 48): abroga la disposizione che demandava a decreti del Ministro della giustizia l'individuazione delle procedure di monitoraggio e delle risorse ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR; abroga, inoltre, l’articolo 231, comma 8, del Dlgs n. 152 del 2006 relativo ai veicoli fuori uso che prevede che gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di esecuzione di attuazione del codice della strada, nonché alcune disposizioni in materia di trasporti;
  • eventi sismici e RU (Capo IX - art. 49-bis): integra di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di euro 13,5 milioni di euro per il 2023 la contabilità speciale del Commissario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, al fine di assicurare un contributo ai Comuni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Nel rimandare, per ulteriori dettagli, al testo del decreto-legge 36/2022 coordinato con la legge 79/2022 di conversione e alla nota di sintesi sul provvedimento predisposta da NOMOS, riportati in allegato rimaniamo a disposizione per informazioni e aggiornamenti.

» 01.07.2022
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