AssoAmbiente

Circolari

2022/200/SA-LAV/MI

Come noto, l’accordo di rinnovo del CCNL di categoria ha previsto l’erogazione di un importo pari a 130 euro per lavoratore da riconoscersi in buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n. 21/2022 (poi convertito in legge n. 51/2022) a titolo di copertura integrale del periodo di “vacanza contrattuale” 1° gennaio-30 giugno 2022.

Considerato che tale importo dovrà essere erogato con la retribuzione relativa al corrente mese di luglio, si ritiene utile segnalare la circolare n. 27/E, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate in ordine agli aspetti fiscali di detto “bonus”.

Nel rinviare alla lettura della circolare, si anticipa che non contiene particolari novità rispetto a quanto emerso dal testo di legge e riportato anche nella circolare Assoambiente n. 150/2022 del 24 maggio u.s.

Tuttavia, come aspetti principali si evidenzia comunque quanto segue:

  • per i datori di lavoro, il costo connesso all’acquisto di buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa;
  • i datori di lavoro che possono accedere al “bonus” sono tutti i datori di lavoro che operano nel settore privato, e quindi tutti i soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001;
  • non è previsto un limite di reddito del lavoratore per poter godere dei vantaggi fiscali dl “bonus”;
  • i lavoratori beneficiari sono quelli che producono reddito da lavoro dipendente;
  • i buoni possono essere corrisposti anche “ad personam”, indipendentemente da accordi sindacali (ma nel caso del CCNL Servizi Ambientali il problema non si pone sussistendo l’impegno contrattuale, quantomeno fino a concorrenza della somma di € 130);
  • nel caso in cui il “bonus carburante” sia corrisposto in sostituzione di premi di risultato, invece, è necessario il rispetto delle previsioni di legge in materia, e quindi l’erogazione dei buoni dovrà avvenire in esecuzione di contratti aziendali o territoriali (vedi sull’argomento specifico paragrafo 3 della circolare n. 27/E, in ordine anche alle tempistiche di erogazione);
  • il “bonus” carburante deve intendersi esteso a tutte le tipologie di veicoli: conseguentemente nei benefici previsti dalla legge vi rientra anche ad esempio la ricarica di veicoli elettrici oltre ai più consueti benzina, gasolio, GPL, metano;
  • come previsto per legge, il “bonus” in questione rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quelle già previste in materia di esenzione fiscale: eventuali beni e servizi già goduti dal lavoratore non ostano al beneficio specifico del “bonus” (fino a € 200); a pagina 7 della circolare n. 27/E sono riportati diversi esempio di cumulo dei benefici.

 

» 15.07.2022
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