Si segnala la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 22212/2022 del 14 luglio u.s. (vedi allegato) poiché riguardante una questione estremamente delicata e di complessa gestione tra obblighi contrattuali e disposizioni legislative giuslavoristiche, penalistiche e di ordine pubblico.
Il tema assume ancora maggiore importanza dopo la sottoscrizione del recente accordo di rinnovo contrattuale il quale, come noto, ha previsto un nuovo “codice disciplinare” recante una ampia gamma di casistiche tipizzate, tra cui diverse, comportanti il licenziamento per giusta causa, fanno riferimento alle conseguenze derivanti da condanne per reati non colposi, per reati contro l’incolumità pubblica, per reati che comportano pene detentive non inferiori a tre anni, etc. (cfr. articolo 68, punto 3, paragrafo “g” del CCNL 18/5/2022).
Il caso in questione riguarda un’azienda subentrata alla precedente in un appalto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la quale non procedeva all’assunzione di uno dei lavoratori dipendenti aventi diritto ai sensi dell’articolo 6 del CCNL Servizi Ambientali (nel caso di specie, CCNL Utilitalia) nel presupposto che in capo a detto lavoratore sussistesse un motivo ostativo all’assunzione, consistente nell’aver subito una condanna definitiva per reato connesso al traffico di stupefacenti.
La datrice di lavoro ha quindi convinto la Corte d’Appello a ribaltare la sentenza negativa emessa in primo grado dal Tribunale, sulla base delle seguenti argomentazioni:
Il ricorso in Corte di Cassazione del lavoratore è stato respinto per inammissibilità, confermando quindi la pronuncia favorevole all’azienda.
In sintesi, la Corte di Cassazione ha contestato che il ricorso fosse fondato esclusivamente sulla sussistenza dell’obbligo di assunzione incondizionato e sulla mera affermazione che il reato commesso non avrebbe avuto diretta incidenza sull’attitudine lavorativa dell’interessato.
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In conclusione, la Corte di Cassazione non si è pronunciata sulla questione, tuttavia i principi espressi in sede di Corte d’Appello possono risultare utili in fattispecie analoghe.
Come noto, la tematica ha creato in passato numerosi problemi ad aziende che, non potendo sindacare l’obbligo di cui all’articolo 6 del CCNL Servizi Ambientali in costanza dei necessari requisiti, si sono poi visti contestare la presenza tra i propri dipendenti di lavoratori con precedenti penali tali da incidere sulla corretta gestione dell’azienda, subendo per tale ragione provvedimenti particolarmente invasivi.
Alla luce della pronuncia esaminata, di contro, emerge la legittimità del comportamento dell’azienda che rifiuta l’assunzione in sede di subentro in appalto sulla base dell’attitudine professionale del lavoratore nonchè della sua futura affidabilità in ordine all’instaurando rapporto di lavoro.