AssoAmbiente

Circolari

2022/204/SAEC-NOT-FIN/TO

È entrata in vigore il 16 luglio 2022 la legge 15 luglio 2022, n. 91, che converte, con modificazioni, il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (G.U. n. 164 del 15.7.2022).

Nella legge di conversione del c.d. “Decreto Aiuti” sono confluiti anche i contenuti del Decreto Legge 80/2022 (“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale”), ora abrogato, con la precisazione che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.

L’articolato definitivo del “Decreto Aiuti” convertito in legge è suddiviso nei seguenti due titoli:

  • Titolo I - Disposizioni in materia di energia e imprese
    • Capo I - Misure in materia di energia (artt. 1 - 14-bis)
    • Capo II - Misure a sostegno della liquidità delle imprese (artt. 15 - 20-ter)
    • Capo III - Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti (artt. 21 - 30-bis)
  • Titolo II - Misure in materia di politiche sociali, di accoglienza e finanziarie
    • Capo I - Misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport (artt. 31 - 39-bis)
    • Capo II - Misure in favore degli enti territoriali (artt. 40 - 43)
    • Capo III - Disposizioni in relazione alla crisi ucraina (artt. 44 - 48-ter)
    • Capo IV - Disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti (artt. 49 - 54)
    • Capo V - Disposizioni transitorie, finali e finanziarie (artt. 55 – 59)

Oltre a quanto già segnalato a valle della pubblicazione, lo scorso maggio, del Decreto Legge (cfr. circolare associativa n. 146/2022) e oggi confermato, di seguito alcune delle più interessanti novità e conferme presenti nel testo convertito:

  • art. 6 - apporta nuove modifiche al D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 relativo alla promozione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, viene modificato l’art. 20 relativo alla individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
  • art. 10 - stabilisce ulteriori modifiche al D.lgs. n. 152/2006, si segnalano, tra le principali:
  • in tema di presentazione dell’istanza di VIA (art. 23, comma 1), viene ampliata la documentazione da allegare alla domanda di VIA: il proponente dovrà presentare la relazione paesaggistica o la relazione paesaggistica semplificata e l’atto di verifica preventiva di interesse archeologico. Inoltre, viene modificato il comma 3 dello stesso art. 23 del TUA che riporta in vita il testo vigente ante D.L. 50/2022, che concerne le tempistiche di avvio dell’istruttoria della VIA e la richiesta di documentazione integrativa;
  • in tema di valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA
    (art. 25, comma 5), il proponente che vorrà richiedere la proroga della VIA, alla scadenza, dovrà allegare una relazione esplicativa aggiornata che contenga i riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute;
  • art. 13 - conferma quanto già previsto con il D.L. 50/2022: la gestione dei rifiuti di Roma Capitale sarà affidata al Commissario per il Giubileo 2025;
  • art. 15-bis - modifica la disciplina relativa alla dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (articolo 19, D.p.r. 602/1973) per consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità. Per le richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti” è innalzato a 120mila euro l’importo di ogni singola istanza in relazione alla quale il contribuente può chiedere la dilazione senza dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica (la norma previgente concedeva tale possibilità per debiti iscritti a ruolo di importo sino a 60mila euro);
  • art. 18 ter - estende dal 31 luglio 2022 al 30 settembre 2022 l’obbligo di notifica riconosciuto in capo alle imprese che intendono esportare fuori dall’UE rottami ferrosi previsto dall’art. 30 del D.L. 21/2022 convertito con modificazioni nella Legge 20 maggio 2022, n. 51;
  • art. 43 - conferma che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.
     

Nel rinviare al testo coordinato del “Decreto Aiuti”, riportato in allegato, per gli opportuni approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 20.07.2022
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