AssoAmbiente

Circolari

2022/209/SAEC-GIU/LE

Il Tar Lombardia con la sentenza 2 luglio 2022, n. 1563 ha accolto il ricorso del legale rappresentante di una impresa che si era visto negare la dispensa dall'esame per responsabile tecnico rifiuti (ex articolo 13, DM 120/2014) relativamente alle categorie 1, 4 e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani; raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) in quanto, pur in possesso dell'esperienza ventennale come responsabile tecnico (RT) non aveva il pari requisito come legale rappresentante che, invece, l'Amministrazione riteneva necessario. 

I Giudici amministrativi sulla base dei contenuti dell’articolo 12, comma 3 del DM 120/2014 che prevede che "È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale”, ritengono che i successivi provvedimenti dell’Albo e cioè la delibera del 30 maggio 2017, n. 6 (articolo 2, comma 5) e la circolare del 12 gennaio 2018, n. 59 non fanno altro che ripetere il contenuto normativo del DM 120/2014 introducendo l'avverbio “contemporaneamente”. Tale avverbio, riporta la sentenza, però non può riferirsi in modo univoco al possesso contestuale dei due requisiti ventennali, nonostante il Ministero negli atti impugnati ritenga che i due requisiti debbano concorrere unitariamente e per l’intero ventennio.

Per i Giudici, invece, “in assenza di una chiara disposizione normativa, risulta sproporzionata la richiesta del Ministero, che chiede per la dispensa dall'esame il doppio requisito ventennale” (come responsabile tecnico e legale rappresentante) ma è sufficiente che, momento della presentazione della domanda di dispensa dalle verifiche periodiche, il legale rappresentante dell'impresa ricopra anche il ruolo di responsabile tecnico, ma il requisito dell'esperienza ventennale può considerarsi riferito solo al responsabile tecnico.

Ricordiamo che la sentenza in oggetto, oltre ad avere effetti limitati alle parti del giudizio, non è passata in giudicato e quindi passibile di revisione in sede di appello. La pronuncia del Tar, tuttavia, solleva l’opportunità, qualora dovesse diventare definitiva, di un pronunciamento in capo Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali sulla corretta interpretazione della normativa.

Al riguardo, nell’ambito delle iniziative in corso in seno al Comitato Nazionale in materia di aggiornamento della regolamentazione dell’Albo, l’Associazione ha evidenziato l’esigenza di un approfondimento della tematica del responsabile tecnico anche alla luce di quanto emerso dalla sentenza in parola e in relazione alle verifiche RT. 

Su quanto sopra sarà cura dell’Associazione tenervi informati sugli sviluppi ed esiti delle iniziative in materia.

Per maggiori approfondimenti sulla sentenza si rinvia al testo allegato.

» 22.07.2022
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