Se le attività di raccolta e smaltimento rifiuti sono secondarie rispetto all'oggetto principale dell'appalto, l'iscrizione all'Albo gestori ambientali non è requisito di partecipazione alla gara ma di esecuzione del contratto.
Questa è la sintesi del chiarimento fornito dal Tar Lazio con Sentenza n. 9501 dell’ 11 luglio 2022, che ha confermato la legittimità della lex specialis di una gara per la fornitura in opera di "sistemi di storage" che non prevedeva, come requisito di idoneità professionale ex articolo 83, comma 1, lettera a), Dlgs 50/2016 a pena di esclusione, il possesso dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali visto che nell'ambito dell'appalto era prevista anche una attività di "ritiro e smaltimento imballi" per la quale il vincitore della gara non aveva l'iscrizione all'Albo gestori ambientali.
Per i Giudici del Tar Lazio, se è vero che nel caso in cui si affidi l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti il possesso dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali è requisito di partecipazione alla gara, non è così quando la raccolta/trasporto rifiuti sia attività marginale e accessoria al servizio principale, come nel caso di specie in cui il ritiro e smaltimento degli imballi rientrava nel più ampio servizio di consegna ed installazione dei sistemi di storage. Prevedere l'iscrizione all'Albo gestori ambientali come requisito di partecipazione e non – come ha fatto correttamente la lex specialis di gara – come requisito di esecuzione del contratto sarebbe stato contrario ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza nonché al "favor partecipationis" (massima partecipazione alla gara).
Secondo i Giudici “appare ugualmente privo di pregio ritenere, come pretenderebbe la ricorrente, che l’affidamento del servizio in questione integrerebbe un’ipotesi vietata di “subappalto a cascata”. La giurisprudenza anche recentissima del Consiglio di Stato ha, infatti, escluso che integri subappalto l’attività di trasporto (anche di rifiuti) che, pur compresa nel complessivo oggetto del contratto, in quanto necessaria per la corretta esecuzione della prestazione principale, rivesta tuttavia, in rapporto a quest’ultimo e nella complessiva economia del contratto, carattere complementare ed accessorio, con la conseguenza che “il subaffidamento a una ditta terza del servizio di trasporto dei rifiuti a discarica, costituente attività meramente accessoria e marginale rispetto all’oggetto del contratto, non integra la fattispecie del subappalto ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016” (ex multis, da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione V, n.1273/2022 e n. 3211/2020).
Per maggiori approfondimenti si rinvia alla sentenza, riportata in allegato.