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Circolari

2022/219/SAEC-ENE/PE

Con decreto ministeriale 5 agosto 2022 il MiTE ha concesso una proroga per l’accesso agli incentivi previsti dal decreto ministeriale 2 marzo 2018 agli impianti di produzione di biometano che rispettino tutte le seguenti condizioni:

  1. abbiano presentato ovvero presentino la domanda di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 2 marzo 2018 (procedura qualificata) entro il 6 novembre 2022 e abbiano ottenuto ovvero ottengano, entro il 31 dicembre 2022, la qualifica a progetto dal GSE per il riconoscimento del diritto all'incentivo;
  2. siano in possesso di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione del biometano rilasciata entro 19 settembre 2022.

Il diritto all'incentivo decade qualora l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano non avvenga entro il 31 dicembre 2023, fatti salvi eventuali ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore, causati da provvedimenti disposti dalle competenti autorità o da forza maggiore dichiarati dal produttore medesimo al GSE e da questo valutati come tali.

Il provvedimento risponde alla necessità di assicurare il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel PNRR ed in particolare

  1. il target M2C2-4 che prevede, nell’ambito della misura M2C2 I.1.4, entro il 31 dicembre 2023, lo sviluppo della produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 0,6 mld m3.
  2. il target M2C2-5 che prevede, nell’ambito della misura M2C2 I.1.4, entro il 30 giugno 2026, lo sviluppo della produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 2,3 mld m3.

Il biometano, relativo alle due misure incluse nel PNRR, deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio «non arrecare un danno significativo (DNSH)» e i pertinenti requisiti di cui all’allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II.

Si rimanda al provvedimento in allegato per ogni ulteriore dettaglio.

» 01.09.2022
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