Con decreto ministeriale 5 agosto 2022 il MiTE ha concesso una proroga per l’accesso agli incentivi previsti dal decreto ministeriale 2 marzo 2018 agli impianti di produzione di biometano che rispettino tutte le seguenti condizioni:
Il diritto all'incentivo decade qualora l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano non avvenga entro il 31 dicembre 2023, fatti salvi eventuali ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore, causati da provvedimenti disposti dalle competenti autorità o da forza maggiore dichiarati dal produttore medesimo al GSE e da questo valutati come tali.
Il provvedimento risponde alla necessità di assicurare il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel PNRR ed in particolare
Il biometano, relativo alle due misure incluse nel PNRR, deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio «non arrecare un danno significativo (DNSH)» e i pertinenti requisiti di cui all’allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II.
Si rimanda al provvedimento in allegato per ogni ulteriore dettaglio.