AssoAmbiente

Circolari

2022/222/SAEC-NOT/PE

Pubblicato il decreto 26 luglio 2022 del Ministero dell’interno (GU n.187 del 11 agosto 2022) che riporta in allegato le norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti, in vigore il 9 novembre 2022.

Il decreto riporta il campo di applicazione, le modalità applicative e il coordinamento della regola tecnica con le norme esistenti in materia di prevenzione incendi. In particolare, viene chiarito che regole tecniche si applicano:

  • agli stabilimenti e agli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi (art. 1);
  • ai centri di raccolta di rifiuti (art. 1) di superficie superiore a 3.000 m2 (l’allegato esplicita che nel calcolo della superficie sono escluse le eventuali aree verdi perimetrali);
  • alle attività di nuova realizzazione e a quelle esistenti al 9 novembre 2022 (art. 2), anche se per queste ultime – fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi – l'adeguamento deve avvenire entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto (art. 5);
  • in combinazione ad alcune delle norme previste dal DM 3 agosto 2015 che ha introdotto la regola tecnica orizzontale.

Il decreto specifica inoltre che in caso di modifica/ampliamento di impianti esistenti alla data della sua entrata in vigore, le norme tecniche si applicano «a condizione che le misure di sicurezza antincendio già in essere nella parte dell’attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare» (art. 3 comma 3), mentre in caso contrario si hanno due possibilità:

  • «si continuano ad applicare le pertinenti norme tecniche di prevenzione incendi e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»;
  • oppure si applicano all’intera attività le norme tecniche dettagliate nell’allegato (art. 3 comma 4).

Il decreto elenca infine:

  • le disposizioni in materia di prevenzione incendi che non si applicano in caso di applicazione delle regole tecniche (art. 3, comma 2);
  • i criteri di impiego dei prodotti antincendio (art. 4);
  • i casi in cui (possesso di titoli abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio e conformità con gli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 7 del D.P.R. 151/2011) le attività già in essere possono non adeguarsi alle disposizioni contenute nelle regole tecniche (art. 5, comma 2).

La regola tecnica verticale (RTV) allegata al decreto riporta:

  • classificazione degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti;
  • valutazione del rischio incendio;
  • strategia antincendio (che include anche il controllo dell’incendio, rivelazione ed allarme);

Il testo del decreto e del relativo allegato hanno recepito in parte le proposte formulate congiuntamente da Assoambiente ed Utilitalia (v. da ultimo circolare Assoambiente n. 93/2022) che in fase di definizione del decreto e della RTV avevano evidenziato numerosi aspetti critici o poco chiari che avrebbero reso ancora più complesso e costoso l’adeguamento alle misure previste nel provvedimento.

Si rimanda al decreto allegato alla presente per i puntuali dettagli, soprattutto per quanto riguarda la regola tecnica verticale.

» 01.09.2022
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