È legittimo che il bando di gara per l'affidamento della manutenzione del verde non preveda come requisito di partecipazione l'iscrizione all'Albo gestori ambientali.
Così il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 7573 del 30 agosto 2022, ha confermato la decisione di primo grado (Tar Lazio 669/2021) ritenendo legittima l'aggiudicazione da parte di un Comune, ex articolo 60 del D.lgs. 50/2016 (procedura aperta) del servizio di manutenzione del verde ad una impresa non in possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ex articolo 212, D.lgs. 152/2006.
ll Collegio ha confermato che per “l’affidamento del servizio di manutenzione del verde urbano, non è richiesto, ai fini della dimostrazione della idoneità professionale, il requisito della iscrizione degli operatori concorrenti all’Albo dei gestori ambientali, sicché correttamente il bando di gara, relativamente alle “condizioni di partecipazione” (punto III.2), non ne faceva alcuna menzione.
I Giudici hanno altresì ricordato nel parere che “i requisiti di partecipazione imposti agli operatori economici ex articolo 83, Dlgs 50/2016 devono obbedire ai criteri della "attinenza" e della "proporzionalità", per evitare una abusiva limitazione dell'accesso concorrenziale all'appalto”.
Peraltro la pronuncia del Consiglio di Stato conferma quanto contenuto nella Circolare Albo n. 4403 del 23 giugno 1999 secondo la quale: “Qualora l’attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti sia effettuata dallo stesso soggetto che ha l’appalto o la concessione per la manutenzione del verde, il quale quindi produce rifiuti svolgendo un’attività per conto dell’ente appaltante o del concessionario, non sussiste l’obbligo dell’iscrizione ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22.
Per ogni approfondimento si rinvia alla Sentenza allegata.