Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (serie L 243 del 20.09.2022) è stato pubblicato il Regolamento relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (disponibile qui), invigore dal 10 ottobre 2022.
Il Regolamento permette di autorizzare processi di riciclo per la produzione di materiali plastici riciclati sicuri che possono essere impiegati in imballaggi alimentari. Inoltre fornisce all'industria del riciclo gli strumenti necessari a definire modalità adeguate al riciclo di quelle plastiche che, con l’attuale quadro normativo, non possono essere riciclate in imballaggi alimentari. Il Regolamento n. 282/2008, che viene abrogato, infatti non si applicava a tutte le tecnologie di riciclo, escludendo dal suo campo di applicazione la depolimerizzazione chimica, l'uso di sfridi e scarti e di strati barriera.
Oggetto delle nuove regole sono tutti i tipi di plastica riciclata e le tecnologie di riciclo impiegabili come il riciclo meccanico, il riciclo in un sistema chiuso e controllato ("Closed-Loop"), l'uso di plastica riciclata dietro una barriera funzionale e, totalmente nuovo, anche il riciclo chimico.
Il nuovo Regolamento istituisce anche un Registro pubblico delle tecnologie, dei riciclatori, dei processi di riciclaggio, degli schemi di riciclaggio (accordo tra soggetti della filiera per ottimizzare il riciclo) e degli impianti di decontaminazione che rientrano nel suo campo di applicazione, con l’obiettivo di garantire un maggiore livello di trasparenza lungo tutta la filiera.
In particolate con tale provvedimento, importante soprattutto per il settore del riciclo dei rifiuti plastici, vengono individuate:
Nella versione pubblicata dalla Commissione è stato modificato l'articolo 13 "Monitoraggio e comunicazione dei livelli di contaminazione" recependo le osservazioni avanzate da EuRIC nel corso delle varie consultazioni che evidenziavano come non fossero fattibili e realmente applicabili sia il campionamento su ogni lotto di input di 30 t, sia l'analisi per l’identificazione di 20 contaminanti nella plastica in ingresso e in quella riciclata in uscita. Il nuovo testo infatti chiarisce che “Il campionamento include inizialmente tutti i lotti di input e i corrispondenti lotti di output, ma la frequenza di campionamento può essere ridotta una volta ottenute medie stabili. La frequenza di campionamento è in ogni caso mantenuta a un livello atto a rilevare tendenze e/o altri cambiamenti nei livelli di contaminazione dei lotti di input, e a stabilire se la presenza di contaminanti sia ricorrente”.
Si rimanda al testo del Regolamento, in allegato alla presente, per maggiori informazioni.