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Circolari

2022/241/SAEC-GIU/LE

La domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per ampliamento di un impianto rifiuti ed adeguamento alle migliori tecniche disponibili UE riguarda tutta l'installazione. 

Questo è quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7942 del 13 settembre 2022, che ha confermato il diniego della regione Puglia alla richiesta di modifica sostanziale ex articolo 29-nonies, D.Lgs. n. 152/2006 dell'AIA per l'ampliamento e l'adeguamento tecnologico di un impianto di stoccaggio, recupero e trattamento rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi). 

Il rigetto della domanda è stato motivato dalla Regione contro cui l’azienda interessata ha presentato ricorso, soprattutto in relazione alle carenze progettuali e all’assenza di un cronoprogramma delle attività per adeguare l'impianto alla normativa: "la gestione delle attività destinate all'ampliamento dell'impianto non può intendersi distinta e diversa rispetto a quella dell'impianto esistente, pertanto il progetto necessita di essere integrato con l'applicazione omogenea nella gestione dell'intero impianto (costituito dall'esistente e da quello oggetto di ampliamento) delle BAT di riferimento. Allo stato, tale carenza determina un parere non favorevole per il rilascio dell'Aia quale modifica sostanziale dell'impianto esistente”.

In particolare, conferma successivamente il Consiglio di Stato, essendo state adottate le migliori tecniche disponibili (BAT) di cui alla decisione 2018/1147/UE per gli impianti di trattamento rifiuti, era necessario che l'intero impianto – quale risulterebbe all'esito dell'ampliamento – dovesse essere adeguato ai nuovi standard, ritenendo “giusta una visione unitaria e complessiva dell'intera attività produttiva e del suo nuovo ciclo”. Pertanto, respingendo l’appello, il Consiglio di Stato ha deciso che la domanda deve comprendere non solo le modifiche progettuali ma anche la presentazione di un cronoprogramma delle attività da realizzare, necessarie per rendere conforme alle "BAT" UE sia la porzione di impianto esistente che l'intero complesso produttivo.

Si rinvia ai contenuti della Sentenza, in allegato alla presente, per ogni approfondimento.

» 19.09.2022
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