Il MiTE ha trasmesso alle Regioni e ad alcuni stakeholder, tra cui Assoambiente, alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti, anche in relazione ad alcuni profili di criticità e dubbi interpretativi che l’Associazione, congiuntamente ad Utilitalia, aveva segnalato a novembre del 2021.
La circolare interviene con alcuni chiarimenti sui seguenti temi:
1. Gerarchia delle fonti
Le LG SNPA sono state adottate sulla base di un’esplicita previsione di legge statale (art. 184, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006), assumendo, pertanto, una forza formale assimilabile a quella della legge stessa. Relativamente, invece, alla validità delle posizioni espresse da ISPRA, precedenti alla pubblicazione delle Linee guida in questione, si ritiene che le stesse mantengano la loro validità, qualora non risultino in contrasto con tali linee guida.
2. Relazione tecnica, giudizio di classificazione e relativa forma
La relazione tecnica e il giudizio di classificazione sono ritenute nella LG SNPA di primaria importanza per garantire un’adeguata tracciabilità dell’iter decisionale seguito dal produttore. Non è però necessario che sia predisposta una relazione identica a quella mostrata, peraltro a titolo di esempio, nelle linee guida, ma è sufficiente che siano prese in considerazione e riportate, come peraltro evidenziato nelle stesse linee guida, tutte le informazioni e procedure seguite per individuare
il codice EER da attribuire al rifiuto. Inoltre il giudizio di classificazione non è sempre necessario, come ad esempio per i rifiuti non pericolosi “assoluti” o qualora le informazioni acquisite sul rifiuto non comportino la necessità di ricorrere ad analisi chimiche o a test.
3. Analisi merceologiche/schede/manuali prodotto (RAEE)
La classificazione di un’apparecchiatura dipende, in analogia all’approccio adottato per gli ELV, dalla presenza o meno di componenti pericolose che può evidentemente essere valutata sulla base delle informazioni fornite dai produttori dell’apparecchiatura stessa.
4. Professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione
Per professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione si intende un tecnico abilitato nelle specifiche materie di competenza necessarie per la corretta identificazione e ricerca delle sostanze pertinenti.
5. Parametri analitici pertinenti
Il soggetto che attua le varie fasi del processo non deve essere necessariamente unico, purché sia evidente il processo decisionale attuato.
6. Rifiuti da attività di costruzione e demolizione
Si conferma che l’iter procedurale contenuto nelle LG SNPA è conforme e coerente con quello previsto dalla normativa. Nell’ambito del paragrafo 3.5.4 delle LG, le attività menzionate come possibili fonti dei rifiuti ascrivibili al capitolo 17 rappresentano solo esempi. Nel caso di processi di fabbricazione di mezzi di trasporto, l’utilizzo del capitolo 17 è in ogni caso da ritenersi inappropriato.
7. Rifiuti urbani, relazione tecnica e giudizio di classificazione
Nella fase di classificazione dei rifiuti con codice a specchio del capitolo 20 dell’elenco europeo, non è necessario il rispetto delle modalità riportate nei riquadri da 2.1 a 2.3 delle linee guida SNPA.
8. Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico-biologico
Il paragrafo 3.5.9, inserito come addendum dal decreto ministeriale n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle LG SNPA, è da intendersi quali linee guida sulla procedura che il produttore (che decide modalità, tempistiche, frequenze) può applicare per la classificazione dei rifiuti generati dal proprio trattamento meccanico-biologico.
9. Classificazione degli imballaggi
Nel caso di imballaggi nominalmente vuoti in presenza di materiali polverulenti il MiTE ritiene che la presenza di un residuo minimo di una sostanza o miscela di sostanze non pericolose non precluda l’utilizzo del codice relativo alla specifica frazione merceologica costitutiva dell’imballaggio.
In merito alla differente classificazione degli imballaggi in base agli Orientamenti della Commissione e alle linee guida SNPA (voci specchio nel primo caso, codici pericolosi o non pericolosi “assoluti” nel secondo) il MiTE evidenzia che la differenza è finalizzata a rendere attuabile la gestione di questa tipologia di rifiuto.
Per quanto riguarda la difficoltà legata all’impossibilità di attuare una separazione automatica dei contenitori etichettati da quelli non etichettati come anche l’implementazione di una selezione manuale degli imballaggi, il MiTE ricorda che, come per gli imballaggi urbani, “le caratteristiche di pericolo potranno essere identificate attraverso un approccio che tenga conto dell’intera massa dei rifiuti e della sua composizione merceologica” e quindi dell’incidenza relativa dei singoli imballaggi etichettati sul quantitativo assoluto.
10. Chiarimenti su classificazione HP14
Per quanto attiene l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP14, questa deve essere effettuata a valle sia della valutazione sulla tossicità cronica (tabella 4.1.0 b) i) o 4.1.0 b) ii) a seconda delle informazioni sulla degradazione rapida), che della tossicità acuta se sono disponibili dati adeguati agli altri livelli trofici (in base ai criteri della tabella 4.1.0 b) iii)), effettuando quindi la classificazione a seguito della valutazione più rigorosa.
11. Chiarimenti su classificazione HP3
In merito allo schema decisionale riportato nel paragrafo 4.3.3 delle Linee guida del SNPA, la dicitura “Il rifiuto è un solido contenente una o più sostanze H228?” deve essere sostituita con la dicitura “Il rifiuto è un solido e contiene una o più sostanze classificate secondo quanto riportato in Tabella 3?”.
12. Chiarimenti sul pentaclorofenolo
Per il pentaclorofenolo, come per gli altri inquinanti individuati dal regolamento POPs ma non dalla decisione 2000/532/UE, si applica, come richiamato nelle linee guida, il valore limite indicato dall’allegato III alla direttiva 2008/98/CE per la pertinente caratteristica di pericolo, ove prevista.
13. Normativa Seveso
Il MiTE chiarisce che le LG SNPA trattano solo marginalmente la classificazione Seveso. Non essendoci una trasposizione diretta e univoca tra le caratteristiche di pericolo HP e le categorie Seveso, la valutazione deve essere effettuata caso per caso, anche per i rifiuti non pericolosi, facendo riferimento alle specifiche disposizioni normative.
14. Rappresentatività dei campionamenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani
MiTE chiarisce che la rappresentatività dei campioni nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani non rientra tra le tematiche trattate dalle Linee guida SNPA, e pertanto rimanda alle norme tecniche di riferimento.
Nel rimandare alla circolare di chiarimento del MiTE, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per informazioni.