La Corte di Cassazione con sentenza n. 38025/2022 si è pronunciata in materia di responsabilità 231, ribadendo che le sanzioni previste dalla legge possono essere sì ridotte ma solo se, per l’ipotesi specifica e prima del dibattimento, sia stato adottato e reso “effettivamente operativo” un modello idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatosi (gestione illecita di rifiuti).
Nel merito della questione la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da una società per azioni condannata per alcuni illeciti amministrativi ex D.lgs. n. 231/2001 dipendenti dai reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di rifiuti speciali, gestione, ricezione e trasporto di rifiuti anche pericolosi e smaltimento illecito in siti non autorizzati.
Più in dettaglio la società contestava il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 12, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001 che stabilisce una riduzione della sanzione pecuniaria a carico dell’Ente da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Con la pronuncia la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e confermato quanto ribadito dalla sentenza impugnata (Corte d’Appello di Reggio Calabria) secondo cui, come richiesto dalla norma, “per accedere alla riduzione della sanzione occorre che il modello adottato dall’azienda sia reso operativo”. A tal fine non bastano, come invece sostenuto nella strategia difensiva, la mera nomina dell’organismo di vigilanza, l’introduzione di un codice etico, un sistema sanzionatorio e l’adozione di un manuale integrato qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro.
Nel rinviare alla sentenza, in allegato, per gli opportuni approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.