AssoAmbiente

Circolari

2022/278/SAEC-GIU/LE

È legittima la norma regionale secondo cui se la Regione non si pronuncia sul procedimento di "screening", si intende che il progetto va sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA).

Così si è espresso il TAR Basilicata nella sentenza n. 653 del 28 settembre 2022, sul ricorso promosso da un’azienda contro silenzio serbato dalla Regione Basilicata sull'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (ex art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006) di un impianto fotovoltaico.

I Giudici amministrativi hanno dapprima richiamato le prescrizioni dell'articolo 7-bis, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo cui spetta alle Regioni disciplinare con proprie leggi e regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA e poi dichiarato la legittimità della L.R. Basilicata n. 47/1998 che, all'articolo 15, comma 1, stabilisce che la Regione deve pronunciarsi entro 60 giorni sugli esiti dello "screening" (verifica di assoggettabilità a VIA), decorsi i quali il progetto va sottoposto a VIA. 

Specifica la Sentenza in oggetto che “detta fattispecie di silenzio è strutturata, conformemente ad una manifesta “ratio” acceleratoria e di semplificazione, nel senso di riconnettere all’inerzia amministrativa non solo il mero rigetto (“per implicitum”) dell’istanza di esenzione, ma anche l’avvio “ex officio” del sub-procedimento di V.I.A.,

Per tali ragioni, il TAR lucano ha condannato la Regione ad attivarsi per la sollecita definizione della fase di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto oggetto del ricorso entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione dei giudici amministrativi “fermo restando che è nella facoltà dell’Amministrazione assolvere all’obbligo di provvedere […] sia pure in via postuma, l’esenzione del progetto da detta valutazione”.

Si rinvia alla Sentenza, in allegato alla presente, per ogni approfondimento.

» 28.10.2022
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