AssoAmbiente

Circolari

2022/283/SAEC-GIU/LE

Un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali costituisce opera di interesse generale e pertanto non è dovuto al pagamento del contributo di costruzione ai sensi del Dpr 380/2001. 

Così si è espresso il Tar Lazio nella sentenza n. 843 del 25 ottobre 2022 con la quale ha annullato il provvedimento di un Comune che aveva ordinato il pagamento di una somma a titolo di contributo di costruzione per un impianto di trattamento rifiuti in quanto lo stesso ha comportato la trasformazione in via permanente di suolo inedificato e quindi rientra nella casistica degli interventi soggetti a contributo di costruzione ex articolo 16 del Dpr 380/2001. 

Secondo i Giudici amministrativi invece ai sensi dell’art. 17 comma 3 lett. c) del Dpr 380/2001 le opere riconosciute di interesse generale (requisito oggettivo) e realizzate da soggetti, anche privati, autorizzati (requisito soggettivo) sono esonerate dal pagamento del contributo di costruzione. Sul primo requisito, secondo il Tar laziale è indubbio che un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali costituisca opera di interesse generale per la collettività, quanto al secondo requisito l'impresa ricorrente è dotata di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ex articolo 208, Dlgs 152/2006 che costituisce anche titolo abilitativo edilizio alla realizzazione dell'impianto.

Si rinvia alla Sentenza allegata per ogni approfondimento.

» 09.11.2022
Documenti allegati

Recenti

19 Ottobre 2020
185/2020/CS
Circular Plastic Alliance – Aggiornamento attività e richiesta contributi
Leggi di +
19 Ottobre 2020
286/2020/PE
Bozza Strategia UE su metano – possibile revisione direttiva discariche e spandimento fanghi.
Leggi di +
19 Ottobre 2020
285/2020/MI
Conversione DL Agosto – Norme in materia di lavoro subordinato privato
Leggi di +
16 Ottobre 2020
184/2020/TO
Convertito in legge il c.d. Decreto Agosto – corretto riferimento tabella 5 del decreto discariche
Leggi di +
16 Ottobre 2020
183/2020/CS
Strategia Europea per le sostanze chimiche
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL