Un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali costituisce opera di interesse generale e pertanto non è dovuto al pagamento del contributo di costruzione ai sensi del Dpr 380/2001.
Così si è espresso il Tar Lazio nella sentenza n. 843 del 25 ottobre 2022 con la quale ha annullato il provvedimento di un Comune che aveva ordinato il pagamento di una somma a titolo di contributo di costruzione per un impianto di trattamento rifiuti in quanto lo stesso ha comportato la trasformazione in via permanente di suolo inedificato e quindi rientra nella casistica degli interventi soggetti a contributo di costruzione ex articolo 16 del Dpr 380/2001.
Secondo i Giudici amministrativi invece ai sensi dell’art. 17 comma 3 lett. c) del Dpr 380/2001 le opere riconosciute di interesse generale (requisito oggettivo) e realizzate da soggetti, anche privati, autorizzati (requisito soggettivo) sono esonerate dal pagamento del contributo di costruzione. Sul primo requisito, secondo il Tar laziale è indubbio che un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali costituisca opera di interesse generale per la collettività, quanto al secondo requisito l'impresa ricorrente è dotata di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ex articolo 208, Dlgs 152/2006 che costituisce anche titolo abilitativo edilizio alla realizzazione dell'impianto.
Si rinvia alla Sentenza allegata per ogni approfondimento.