AssoAmbiente

Circolari

2022/286/SA-LAV/MI

L’articolo 12 del decreto-legge 9.8.2022, n. 115 convertito in legge 21.9.2022, n. 142, ha aumentato a 600 euro annui, per il solo anno 2022, il limite quantitativo di beni e servizi erogabili dal datore di lavoro che non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (in deroga alla soglia di € 258 prevista dall’articolo 51 del Testo Unico in materia).

Con la medesima norma il Legislatore ha anche introdotto la novità per cui possono essere oggetto di tale agevolazione le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore dipendente per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

In relazione a ciò, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 4 novembre la circolare n. 35/E recante chiarimenti in ordine all’applicazione della norma.

Nel rinviare alla lettura della circolare per ogni dettaglio, di seguito si riassumono sinteticamente i principali contenuti:

  • il beneficio può essere corrisposto anche “ad personam” e non necessariamente ad una collettività di lavoratori;
  • il superamento del limite di esenzione (come detto 600 euro per il solo anni 2022) comporta l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota inferiore al limite;
  • rientrano nel beneficio anche i beni ceduti o i servizi erogati al coniuge o ai familiari del dipendente;
  • le utenze per cui vige il beneficio devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese (ivi comprese le utenze condominiali, per la quota a carico); sono anche comprese le utenze intestate al proprietario dell’immobile purchè effettivamente sostenute dall’affittuario, attraverso specifiche intese contrattuali;
  • rientrano nel campo di applicazione anche fatture emesse nell’anno 2023 purchè riferite a consumi effettuati nell’anno 2022 e le somme siano erogate dal datore di lavoro entro il 12.1.2023;
  • l’agevolazione in esame non incide sul “bonus carburante” previsto nel decreto-legge n. 21/2022 nella misura di € 200 (cfr. circolare Assoambiente n. 150/2022 del 24 maggio scorso); esso è autonomo rispetto alle previsioni di cui all’articolo 51 del T.U., di conseguenza per l’anno in corso il totale dei “fringe benefits”, sia pure con modalità diverse, può arrivare fino a complessivi 800 euro.

 

 

» 14.11.2022
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