AssoAmbiente

Circolari

2022/303/SAEC-EUR/CS

La Commissione europea (CE) ha pubblicato la proposta di Regolamento relativa agli imballaggi e ai rifiuti da imballaggio – COM(2022)677final (v. allegato). Tale proposta dovrà ora passare al vaglio del Parlamento e Consiglio europeo al fine dell’adozione ufficiale del provvedimento che, a differenza delle direttive europee, sarà immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri senza richiedere un preventivo atto nazionale di recepimento dello stesso.

La Commissione ha motivato questo nuovo intervento sul settore degli imballaggi in considerazione dei grandi quantitativi di rifiuti prodotti (in media, ogni europeo, produce quasi 180 kg di rifiuti di imballaggio all'anno) e di materiali vergini utilizzati (il 40% della plastica e il 50% della carta utilizzate nell'UE sono destinati agli imballaggi). Senza l’attuale intervento normativo, sempre secondo la Commissione, l’Europa avrebbe registrato entro il 2030 un ulteriore aumento del 19% dei rifiuti di imballaggio prodotti, incremento che per quelli in plastica sarebbe arrivato fino al 46%.

La proposta di Regolamento della CE persegue tre obiettivi: prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e ridurne la quantità; incentivare il riciclo di alta qualità e ridurre il fabbisogno di risorse naturali primarie; creare un mercato efficiente per le materie prime secondarie.

Gli aspetti più rilevanti della proposta sono sintetizzati di seguito:

  • riduzione entro il 2040 dei rifiuti di imballaggio pro capite per Stato membro del 15% rispetto al 2018 - questo porterebbe ad una riduzione complessiva dei rifiuti nell'UE del 37% circa rispetto allo scenario che si prospetterebbe senza una modifica della normativa. Il tutto dovrà avvenire combinando tra loro riutilizzo e riciclo;
  • favorire il riutilizzo o il refill degli imballaggi - le imprese dovranno offrire ai consumatori una determinata percentuale (art. 26) dei loro prodotti in imballaggi riutilizzabili o ricaricabili (v. tabella di seguito). Tale percentuale è stata comunque ridotta per tutte le tipologie dopo le proteste dell’industria dei produttori avanzate subito dopo la diffusione di una prima bozza di proposta alla fine del mese di ottobre. Viene inoltre prevista, in una certa misura, la standardizzazione dei formati degli imballaggi e una chiara etichettatura degli imballaggi riutilizzabili:
ImballaggiDal 1.1.2030Dal 1.1.2040
cold and hot beverages filled into a container at the point of sale for take-away20%80%
take-away ready-prepared food, intended for immediate consumption10%40%
alcoholic beverages in the form of beer, carbonated alcoholic beverages, fermented beverages other than wine10%25%
alcoholic beverages in the form of wine5%15%
non-alcoholic beverages10%25%
transport packaging in the form of pallets, plastic crates, foldable plastic boxes, pails and drums30%90%
transport packaging for the transport and delivery of non-food items10%50%
transport packaging in the form of pallet wrappings and straps for stabilization and protection of products put on pallets10%30%
grouped packaging in the form of boxes, excluding cardboard10%25%
  • divieto di utilizzo degli imballaggi considerati dalla Commissione chiaramente inutili (allegato V) -ad esempio quelli monouso per cibi e bevande consumati all'interno di ristoranti e caffè, quelli monouso per frutta e verdura, flaconi in miniatura per shampoo e altri prodotti HORECA;
  • individuazione di misure volte a rendere gli imballaggi totalmente riciclabili entro il 2030 - tra queste la definizione di criteri di progettazione per gli imballaggi (art. 6), la creazione di sistemi vincolanti di vuoti a rendere su cauzione (art. 44) da applicarsi, entro il 1° gennaio 2029, nei vari Stati membri per le bottiglie di plastica e le lattine di alluminio fino a 3 litri e il chiarimento su quali tipologie, molto limitate, di imballaggi dovranno essere compostabili (art. 8), in modo che i consumatori possano adeguatamente gestirli;
  • introduzione di tassi vincolanti minimi di contenuto riciclato (art. 7) – i tassi saranno differenziati in base alla tipologia di prodotti (v. tabella di seguito), che i produttori dovranno includere nei nuovi imballaggi di plastica.
ImballaggiDal 1.1. 2030Dal 1.1. 2040
contact sensitive packaging made from polyethylene terephthalate (PET) as the major component30%--
contact sensitive packaging, except single use plastic beverage bottles, made from plastic materials other than PET10%--
contact sensitive plastic packaging, except single use plastic beverage bottles--50%
single use plastic beverage bottles30%65%
other packaging35%65%
  • obbligo di etichettatura imballaggi (entro 4 anni dall’entrata in vigore del Regolamento) – dovranno essere indicate in modo chiaro tutte le informazioni relative all’imballaggio tra cui i materiali di cui si compone, in quale categoria di rifiuti dovrebbe essere conferito, riutilizzabilità ecc. (art. 11). Per la piena applicazione di tale previsione è comunque previsto un atto delegato della Commissione. Anche gli imballaggi per la raccolta dei rifiuti, a partire dal 1° gennaio 2028, dovranno avere le stesse etichette e in tutta l'UE si utilizzeranno gli stessi simboli (art. 12).

La Commissione, nel suo comunicato stampa, ha sottolineato le ricadute positive del provvedimento, confermate anche dall’impact assessment condotto, evidenziando che, entro il 2030, la sola promozione del riutilizzo dovrebbe portare alla creazione di oltre 600.000 posti di lavoro in quel settore (molti dei quali presso piccole e medie imprese locali). Inoltre la piena attuazione del regolamento dovrebbe portare allo sviluppo di molte innovazioni nelle soluzioni di imballaggio che renderanno conveniente ridurre, riutilizzare e riciclare.

Infine si informa che la Commissione europea, insieme alla proposta di regolamento, ha pubblicato anche una comunicazione sulle plastiche bio-based, biodegradabili e compostabili (disponibile qui) con l’obiettivo di fornire maggior chiarezza sul tema e individuare per quali applicazioni tali plastiche sono realmente vantaggiose sul piano ambientale e come dovrebbero essere progettate, smaltite e riciclate.

Per maggiori informazioni si rimanda alla proposta di Regolamento e al factsheet, in allegato alla presente.

» 01.12.2022
Documenti allegati

Recenti

10 Novembre 2025
2025/411/SAEC-EUR/CS
Meccanismo CBAM – Regolamento dichiarazione merci importate
Leggi di +
10 Novembre 2025
2025/410/SAEC-NOT/LE
RENTRi – Webinar seminari formativi Ecocerved - disponibili slide su FIR digitale
Leggi di +
10 Novembre 2025
2025/409/SAEC-GIU/CC
ARERA - Deliberazione 480/2025 su valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale (MTR-3)
Leggi di +
06 Novembre 2025
2025/408/SAEC-NOT/LE
RENTRi – segnalazione manutenzione tecnica piattaforma 11 novembre 2025 ore 18-20
Leggi di +
05 Novembre 2025
2025/407/SAEC-LAV/PE
DL 159/2025 – misure tutela salute e sicurezza luoghi di lavoro
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL