In relazione alla proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea lo scorso febbraio sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, il Consiglio europeo ha pubblicato la propria posizione.
La proposta di direttiva (v. allegati 1a e 1b) stabilisce norme in materia di:
La proposta di direttiva interessa:
1. le società nei Paesi UE che soddisfano una delle condizioni seguenti:
2. le società che sono costituite in conformità della normativa di un Paese terzo e soddisfano una delle seguenti condizioni:
La proposta prevede inoltre che gli Stati membri provvedano a che ciascuna società adotti anche un piano atto a garantire che il modello di business e la strategia aziendale perseguiti siano compatibili con la transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5ºC in conformità dell'accordo di Parigi. Il piano indica in particolare, sulla base delle informazioni di cui la società può ragionevolmente disporre, la misura in cui i cambiamenti climatici rappresentano un rischio per le attività della società ovvero unloro possibile impatto.
A riguardo, lo scorso 30 novembre il Consiglio ha adottato un proprio orientamento generale sulla proposta della Commissione (v. Allegato 2), che sarà il punto di partenza per i negoziati con il Parlamento, il cui parere è invece atteso per la metà del 2023.
Nel documento presentato, il Consiglio propone, rispetto alla bozza di direttiva, l'introduzione di un approccio graduale, basato sulla dimensione delle imprese, per l'applicazione delle nuove norme (per prime le società di dimensioni molto grandi con più di 1.000 dipendenti e 300 M€ di fatturato netto a livello mondiale), l'inclusione nella "catena delle attività" sottoposte ai nuovi obblighi dei partner commerciali a monte dell’impresa (e, in maniera più limitata, di quelli a valle) e chiarimenti circa le condizioni della responsabilità civile per il risarcimento del danno che conseguirà alla violazione degli obblighi imposti.
Per maggiori informazioni si rimanda ai documenti allegati.