AssoAmbiente

Circolari

2022/318/SAEC-ALB/LE

L’Albo Gestori Ambientali con la Deliberazione n. 8 del 15 dicembre 2022, ha adeguato gli importi della capacità finanziaria che deve essere dimostrati per l’iscrizione nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006).

La Deliberazione in oggetto - che reca modifiche alla precedente Deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016 (cfr. circolare Assoambiente n. 133/2016) - si è resa necessaria per tener conto degli indirizzi emanati con il Decreto Dirigenziale del Dipartimento della Mobilità sostenibili del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 145 del 8 maggio 2022 (che ha recepito le indicazioni del Regolamento UE 2020/1055 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada che, a sua volta, ha apportato modifiche ai Regolamenti CE n. 1071/2009 e n.1072/2009) e della successiva circolare dello stesso Dipartimento prot. n. 3738 del 13 maggio 2022 che reca attuazione del sopracitato decreto.

Quest’ultima individua nuovi parametri per il soddisfacimento dell’idoneità finanziaria ai fini dell’accesso del trasporto su strada per i mezzi aventi massa fino a 3,5 tonnellate relativamente ai veicoli aggiuntivi al primo.

Relativamente alla capacità finanziaria si segnala che le modifiche apportate dalla Deliberazione in oggetto, mediante la sostituzione del comma 1 dell’art. 3 della precedente Deliberazione del 2016:

  • non interessano gli importi per i mezzi al di sopra di 3,5 tonnellate che restano invariati a 9.000 euro per il primo autoveicolo e 5.000 euro per ogni veicolo aggiuntivo;
  • riguardano i mezzi al di sotto delle 3,5 tonnellate per i quali resta invariato l’importo di 9.000 euro per il primo mezzo mentre per i successivi veicoli viene fissato l’importo di 900 euro.
     

Restano ferme le modalità di prestazione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata ai sensi “dell’articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “F” alla Deliberazione n.5 del 3 novembre 2016.” 

L’art. 2 della Deliberazione in oggetto specifica inoltre che “le domande relative alle istanze di iscrizioni/variazioni presentate in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni”.

Si rinvia alla Deliberazione allegata per ogni approfondimento.

» 20.12.2022
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