Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre u.s. è stata pubblicata la legge n. 197/2022 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.Come di consueto, la Legge di Bilancio consta di numerosissimi commi (903 commi solo nell’articolo 1) ed è quindi di complessa lettura e difficoltosa individuazione dei temi di interesse.Di seguito, si riportano le principali disposizioni in materia di lavoro subordinato privato, ritenute di interesse per le aziende del settore.Tassazione al 5% per i premi di produttività riferiti all’anno 2023 (articolo 1, comma 63)Solamente per l’anno in corso la Legge di Bilancio prevede l’aliquota dell’imposta sostitutiva dei premi di produttività in misura pari al 5% invece del consueto 10%.Restano invariati i limiti precedenti ai fini del godimento dell’aliquota di maggior favore, ovvero un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro e un importo massimo agevolabile in misura pari a 3.000 euro.Lavoro agile per i lavoratori fragili (articolo 1, comma 306)
Fino al 31 marzo 2023 è riconosciuto il diritto del lavoratore nelle condizioni di fragilità di cui al decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 221/2021, n. 221 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11/2022), allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro.
Non è quindi prorogata la normativa che prevedeva il diritto al lavoro agile anche per i lavoratori genitori di figli sotto i 14 anni, categoria per cui allo stato attuale valgono le eventuali disposizioni collettive in merito.
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (articolo 1, co. 281)
Prorogato anche nel 2023 l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, pur se in misura diversa dal 2022, ovvero impostato sue due scaglioni. L’esonero è infatti pari al:
La retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima.
Congedo parentale (articolo 1, comma 359)
Ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2022 la misura dell'indennità per congedo parentale (articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001) viene aumentata dal 30% all'80% della retribuzione per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino.
L'aumento è riconosciuto in alternativa alla madre o al padre.
“Quota 103” (articolo 1, commi 283-285)
È previsto, in via sperimentale per il 2023, un ulteriore canale per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, come “evoluzione” dell’originaria “Quota 100” di cui al decreto-legge n. 4/2019 e successive modifiche.
Esso è denominato “Quota 103” in quanto risultato della combinazione di due requisiti ossia il raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 41 anni.
I soggetti che conseguono il diritto a Quota 103 entro il 31 dicembre 2023 possono presentare domanda di trattamento anche successivamente.
Il trattamento pensionistico in questione non è cumulabile, fino all'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Per i lavoratori privati l'assegno pensionistico decorre dal 1° aprile 2023 se i requisiti anagrafici e contributivi sono già stati maturati al 31 dicembre 2022; trascorsi 3 mesi dalla loro maturazione se si maturano i requisiti anagrafici e contributivi a partire dal 1° gennaio 2023.
I requisiti previsti per Quota 103 non possono essere considerati ai fini dell'applicazione ai lavoratori degli accordi di isopensione (articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della L. 28 giugno 2012, n. 92); degli istituti di assegno straordinario previsti dai fondi di solidarietà bilaterali (articolo 26, comma 9, lettera b, e all'articolo 27, comma 5, lettera f, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) ferme restando specifiche previsioni del fondo; dell'indennità di prepensionamento nell'ambito dei contratti di espansione (articolo 41, comma 5-bis, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015).
Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa (articolo 1, commi 286-287)
Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che pur raggiungendo, entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per Quota 103, prosegue l'attività lavorativa può:
In conseguenza dell'esercizio di tale facoltà viene meno, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della facoltà, l'obbligo di versamento contributivo della quota a carico del lavoratore alle forme assicurative da parte del datore di lavoro.
Le modalità operative saranno definite con decreto interministeriale (Lavoro e Economia) da emanare entro 30 giorni (comma 287).
APE sociale (articolo 1, commi 288-291)
Viene prorogata fino al 31 dicembre 2023 l’APE sociale, la misura introdotta dall’art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.
Viene inoltre confermata per il 2023 la possibilità di accedere all’APE sociale per gli appartenenti alle categorie professionali individuate all’allegato 3 della legge di Bilancio 2022 che svolgono le attività incluse nell'elenco da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.
Opzione donna (articolo 1, comma 292)
La possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato è estesa alle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, con età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio (nel limite massimo di 2 anni) e che, alternativamente:
Assunzione di giovani under 36 anni (articolo 1, commi 297 e 299)
L’esonero contributivo totale previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (o per stabilizzazione di contratti a tempo determinato) di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età per il biennio 2021-2022, viene esteso alle nuove assunzioni a tempo indeterminato (e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Per lo stesso periodo viene inoltre elevato a 8.000 euro (in luogo dei precedenti 6.000 euro) il limite massimo di sgravio concedibile.
L'esonero è concesso sui contributi previdenziali complessivamente dovuti dal datore di lavoro privato, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi ovvero di 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Assunzione di donne svantaggiate (articolo 1, commi 298 e 299)
Esteso alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero contributivo totale previsto per le assunzioni di personale femminile effettuate nel biennio 2021-2022 in base all’articolo 1, comma 16, della L. 178/2020 e in deroga alla normativa a regime di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della L. 92/2012.
L'esonero, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua (in luogo dei 6.000 euro previsti dalla disciplina per gli anni 2021-2022), riparametrati e applicati su base mensile.
La durata dello sgravio concedibile varia in base alla durata del contratto di lavoro, risultando pari a 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato e 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.