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2023/014/SA-GIU/TO

Il Tar Emilia Romagna, con la sentenza del 16 gennaio 2023 n. 0638 ha dichiarato illegittima la delibera della Giunta Regionale (e atti conseguenti) con la quale l’Emilia Romagna, in pretesa attuazione di una delibera ARERA, prefigurava assegnazioni autoritative di flussi di Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) in favore degli impianti “minimi” già da essa precedentemente individuati.

Nel merito, a seguito di ricorso di una impresa attiva nel mercato del trattamento e riciclo della frazione organica, il Tribunale ha rilevato fondate le doglianze dell’impresa ricorrente avverso la delibera della Giunta Regionale dell’ Emilia Romagna n. 801 del 23/05/2022, con la quale erano stati individuati gli impianti “minimi” di compostaggio/digestione anaerobica ai sensi del MTR-2 di ARERA e con la quale la Regione disponeva altresì che, a decorrere dal 1/7/2022, e in dichiarata applicazione della suddetta delibera ARERA, i rifiuti organici prodotti nel territorio regionale fossero destinati esclusivamente ad operazioni di recupero da effettuarsi presso i suddetti impianti “minimi” autorizzati.

Richiamando i principi in materia, il Collegio ha rilevato che “in base al diritto settoriale vigente, la specifica attività di recupero della frazione organica di RSU proveniente da raccolta differenziata è pacificamente assoggettata a libero mercato, senza restrizioni territoriali di sorta e, pertanto, l’affidamento dei relativi appalti di servizio deve necessariamente essere effettuato tramite indizione di procedure ad evidenza pubblica, con la conseguenza che tale specifica attività di trattamento e recupero di RSU provenienti dalla raccolta differenziata, non è assoggettata a regime di “privativa”, tanto meno con riferimento ad eventuali limiti territoriali riguardanti gli impianti di conferimento del particolare tipo di rifiuto in esame”.

Peraltro, affermano i giudici, dalla lettura della delibera ARERA in materia di impianti minimi “non è possibile ricavare alcun elemento che supporti l’interpretazione che ne ha dato la Regione Emilia – Romagna”.

Concludono i giudici: “in nessuna parte della delibera ARERA stabilisce innovativamente un regime di “privativa” per l’attività di riciclaggio e al recupero della frazione di rifiuto umido proveniente dalla raccolta differenziata, cosicché alcun dubbio può sorgere circa il regime applicabile per l’affidamento dei relativi appalti di servizio, che continua ad essere quello del libero mercato, senza apposizione di alcun limite territoriale allo svolgimento dell’attività”.

Nel rinviare alla pronuncia, in allegato, per gli opportuni approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 17.01.2023
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