AssoAmbiente

Circolari

2023/027/SAEC-NOT/LE

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) il 30 gennaio scorso con prot. n. 12695 ha risposto ad un interpello formulato per richiedere se i rifiuti speciali, codice EER 18.01.04 “Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni” (ad esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici, pannoloni e pannolini), provenienti dalle attività delle case di cura e riposo, possano o meno essere assimilati ai rifiuti urbani e conseguentemente assoggettati al regime giuridico ed alle modalità di gestione dei rifiuti urbani.

Come noto la gestione dei rifiuti sanitari è disciplinata dal DPR 254/2003 (in particolare art. 1 comma 5 lett. b) e art. 2 comma 1 lett. g)), norma specifica di settore che contiene indicazioni e disposizioni circa la disciplina della gestione di rifiuti prodotti in particolari contesti e definiti come rifiuti sanitari, nonché dalle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 116/20, in particolare artt. 183 e 184 relativi, rispettivamente, a “Definizioni” e “Classificazione” che fanno rinvio all’allegato L-quater (recante l’elenco dei codici EER dei rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti urbani) e all’allegato L-quinquies (recante l’elenco delle attività che producono i rifiuti elencati nell’allegato L-quater).

Rispetto al quadro normativo il MASE chiarisce che “i rifiuti, oggetto di odierno chiarimento, la cui produzione avviene prevalentemente in strutture sanitarie e identificati dal codice EER 18.01.04, non sono ricompresi nell’Allegato L-quater. Tuttavia, come sopra rilevato, il DPR 254/2003, quale normativa speciale rispetto al D.Lgs. 152/2006 così come previsto dall’articolo 227 del D.lgs. 152/2006, stabilisce che detti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie siano “assimilati agli urbani”, e quindi gestiti come tali. Ne consegue che nel caso di specie il concetto di assimilazione permane anche a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 116/2020”.

Nel caso di specie i rifiuti classificati con codice EER 18.01.04. e qualificati “assimilati agli urbani” ai sensi del DPR 254/2003, possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato, codice EER 20.03.01, fatti salvi quei rifiuti per i quali gli Enti locali abbiano attivato autonomamente una raccolta dedicata.

Con riferimento al quesito posto, il MASE aggiunge che “la disposizione del DPR 254/2003 è immediatamente applicabile e non abbisogna di alcun ulteriore provvedimento da parte dell’Ente locale per individuare e quantificare il rifiuto urbano prodotto da utenza non domestica”. Unico onere a carico dell’Ente locale sarà quello di organizzare il servizio di gestione di raccolta dei rifiuti urbani prevedendo anche il servizio alle utenze non domestiche che producono i suddetti rifiuti e ne facciano richiesta”.

La risposta all’interpello fornisce altresì chiarimento in merito all’applicazione degli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del D.lgs. 152/2006 relativamente alla scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico ovvero del ricorso al mercato; specificando che “in detta seconda opzione qualora l’utenza non domestica decida di conferire al di fuori del servizio pubblico deve dimostrare previamente di avere avviato detti rifiuti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, per essere computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.”

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla risposta di Interpello disponibile qui.

» 03.02.2023

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