L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per un impianto di trattamento rifiuti produce gli stessi effetti di variante allo strumento urbanistico dell'autorizzazione unica rifiuti ex articolo 208, comma 6 del Dlgs 152/2006.
Questa la pronuncia del Consiglio di Stato nella sentenza 9 gennaio 2023, n. 291 in relazione ad una domanda di domanda di autorizzazione integrata ambientale ex articoli 29-ter e seguenti del Dlgs 152/2006, per la realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti non pericolosi (terre, rocce e rifiuti dell'attività edilizia) in Piemonte. Di fronte alle rimostranze di un Comune ricorrente sulla localizzazione del progetto in relazione allo strumento urbanistico comunale, i Giudici hanno sottolineato come ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 11 del Dlgs 152/2006, la procedura di AIA sostituisce l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex articolo 208, Dlgs 152/2006 la quale ha effetto di costituire anche variante allo strumento urbanistico comunale.
A questo scopo, nelle procedure in cui l'AIA sostituisce l'autorizzazione unica ex articolo 208, Dlgs 152/2006 la Conferenza dei servizi convocata per il suo rilascio è integrata con tutti i soggetti previsti dallo stesso articolo 208 per la Conferenza relativa al rilascio dell'autorizzazione unica in materia di rifiuti. Pertanto, l'autorizzazione integrata ambientale produce gli stessi effetti dell'autorizzazione unica rifiuti compreso quello di variante allo strumento urbanistico.
Per maggiori approfondimenti si rinvia alla Sentenza allegata.