AssoAmbiente

Circolari

2023/55/SA-LAV/MI

In Gazzetta Ufficiale (la n. 49 del 27 febbraio scorso) è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2023 n. 14 con cui è stato convertito il decreto-legge n. 198/2022 (noto come “Decreto Milleproroghe”).

Si richiama l’attenzione in particolare sull’articolo 9 del decreto-legge, anche alla luce di alcune modifiche introdotte in fase di conversione, recante “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

Si ritiene di interesse del comparto, in particolare:

  • il comma 3, lettera “a”, il quale dispone la proroga dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 l’obbligo di adeguamento del Fondo di Solidarietà alle previsioni della Legge di Bilancio 2022; come noto, l’obbligo è stato comunque adempiuto con Accordo Nazionale del 27 dicembre 2022 (vedi circolare Assoambiente n. 1/2023 del 3 gennaio scorso);
  • il comma 4-bis, che proroga fino al 30 giugno 2025 la disposizione di cui all’articolo 31, comma 1, del d. lgs. n. 81/2015, il quale prevede che in caso di rapporto a tempo determinato tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore, quest’ultimo può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato (precedentemente, tale norma aveva efficacia fino al 30 giugno 2024);
  • il comma 4-ter, che proroga dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 l’efficacia dell’articolo 1, comma 306, della Legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022), che sancisce il diritto del lavoratore nelle condizioni di fragilità di cui al decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 221/2021, n. 221 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11/2022), allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro (vedi circolare Assoambiente n. 8/2023 del 4 gennaio u.s.);
  • il comma 5-ter, sempre in materia di lavoro agile, che proroga al 30 giugno 2023 il diritto al lavoro agile anche per i lavoratori genitori di figli sotto i 14 anni (norma non prevista nella versione iniziale del decreto-legge). Per completezza, si precisa che il riferimento normativo oggetto di proroga è l’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 24/2022 convertito in legge n. 52/2022, nonché il punto 2 dell’Allegato “B” al decreto stesso, che richiama a sua volta l’articolo 90 del decreto-legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 (la precedente proroga era scaduta al 31 dicembre 2022 (vedi circolare Assoambiente sopra citata);
  • il comma 5-bis, che proroga al 2026 la normativa in materia di incentivo all’esodo di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 92/2012 (Riforma “Fornero”), con specifico riferimento alla possibilità di elevare da quattro a sette anni il periodo di anticipazione del pensionamento.

***

Con l’occasione, si anticipa che in fase di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023 n. 5 (“Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico”), è stato approvato un emendamento all’articolo 1, il quale prevede anche per il 2023 (così come per il 2022 era stata prevista analoga disposizione dall’articolo 2 del decreto-legge n. 21/2022 convertito in legge n. 51/2022) che il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.

Nell’emendamento all’articolo 1 del decreto-legge n. 5/2022 è previsto che “l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore …. non rileva ai fini contributivi”; ne consegue, evidentemente, che l’erogazione del “bonus carburante” sarà meno vantaggiosa, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.

 

» 01.03.2023

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