In mancanza di elementi per desumere che sfalci e potature non rientrano nell’ambito della disciplina sui rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. n. 152/2006, essi sottostanno alla relativa normativa e il loro trasporto non autorizzato è illecito.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza 1° febbraio 2023, n. 4221 in relazione al sequestro di un veicolo per il "fumus" (probabilità della commissione dell'illecito) del reato di trasporto abusivo di rifiuti, ex articolo 256 del Dlgs 152/2006, consistenti in sfalci e potature in assenza delle prescritte autorizzazioni.
Come noto l'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che tali materiali non ricadono nella normativa sui rifiuti se trattasi di sfalci e potature riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo di cessione a terzi, senza mettere il pericolo salute o ambiente.
Secondo la Corte di Cassazione se però mancano elementi dai quali desumere che gli sfalci e le potature trasportati siano destinati a essere utilizzati in una delle attività elencate all'articolo 185, comma 1, lettera f), del Dlgs 152/2006, è corretta la decisione del Tribunale di attribuire a tali materiali la qualifica di rifiuti e quindi ritenere sussistente il fumus commissi delicti (probabilità di commissione del reato) con riferimento al reato di trasporto illecito di cui all’art. 256 de D.Lgs. n. 152/2006.
Per maggiori approfondimenti si rinvia alla sentenza allegata.