Il Tar Campania, con la sentenza n. 1128 del 20 febbraio 2023, ha stabilito che, in mancanza di una disciplina regionale sulle acque meteoriche di dilavamento adottata in base al Codice ambientale dove viene previsto il rilascio di un'autorizzazione per la loro gestione, il titolo non è richiesto.
Secondo i giudici del Tar infatti, fermo restando il divieto di scarico delle acque meteoriche nelle acque sotterranee, l'articolo 113 del D.lgs. 152/2006 “acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia”, che si pone l’obiettivo di prevenire i rischi idraulici e ambientali, demanda indiscutibilmente alla Regione la regolamentazione (o meno) delle acque meteoriche di dilavamento. In tale articolo viene previsto che le Regioni disciplinino forme di controllo delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate nonché i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.
Con tale sentenza il Tar Campania ha quindi affermato che spetta alle Regioni disciplinare i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose. Pertanto, laddove non vi sia una disciplina regionale che regoli la materia e richieda il rilascio di un titolo autorizzativo, la gestione delle acque meteoriche – fermo restando il divieto di scarico sopra richiamato – non richiede una autorizzazione.
Nel far rinvio alla sentenza, allagata alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.