AssoAmbiente

Circolari

2023/066/SAEC-GIU/LE

La valutazione ambientale di un'opera in un distinto progetto precedentemente autorizzato deve, arrivato il momento del relativo esame, considerarne l'impatto congiuntamente a quello dell'opera già valutata.

Lo ha chiarito il Ministero dell'Ambiente con risposta ad interpello n. 9529 del 24 gennaio 2023, ad un quesito posto dalla Provincia di Vercelli in merito a un'istanza di rinnovo di una concessione idroelettrica.

Il MASE ha precisato che, tra i criteri per la verifica di assoggettabilità alla Via, di cui di cui all'articolo 19, comma 5, in tema di impatti cumulativi, (elencati all’All’V alla parte II del D.lgs. n. 152/2006), figurano le "caratteristiche dei progetti" che devono essere considerate tenendo conto "del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati".

Nel caso specifico, in particolare, l’istanza di rinnovo della concessione prevedeva due distinte e alternative modalità di prelievo delle acque. Il Ministero ha precisato sul punto che qualora l'Autorità competente decida "di adottare dei provvedimenti al fine di mantenere in concessione entrambe le modalità di presa delle acque", ma rimandando gli adempimenti istruttori che riguardano la seconda modalità di presa dell'acqua in una fase successiva, "l'autorizzazione dell'opera di cui si rimanda la valutazione ambientale non potrà che essere subordinata alla positiva conclusione della futura procedura di valutazione ambientale, nella quale si dovrà tenere conto del cumulo del progetto con le opere precedentemente valutate e/o realizzate".

Per ogni approfondimento è disponibile qui la domanda di interpello e qui la risposta del Ministero.

» 07.03.2023

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