AssoAmbiente

Circolari

2023/071/SAEC-ENE/PE

Dal prossimo 26 giugno troverà applicazione quanto disposto nel del Regolamento (UE) 2020/741 del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minimeper il riutilizzo dell’acqua. Il Regolamento definisce per la prima volta a livello europeo i requisiti minimi perl'utilizzo delle acque c.d. di recupero, ossia le acque reflue urbane trattate e poi affinate, per scopiagricoli, in modo sicuro, proteggendo la salute delle persone e l'ambiente.

L’Italia è uno tra i Paesi UE che già pratica il riutilizzo irriguo delle acque reflue urbane depurate. L’attuale disciplina nazionale– DM n. 185 del 12 giugno 2003 “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue” – presenta comunque alcune differenze rispetto a quanto definito ora a livello europeo: in particolare per quanto riguarda ambito di applicazione, destinazioni d’uso, introduzione dell’approccio basato sulla gestione del rischio, categorie di soggetti responsabili, diversa tipologia di approccio ai fini della verifica di qualità delle acque.

Al fine di disciplinare il riutilizzo delle acque reflue alla luce dei nuovi interventi normativi, il MASE ha predisposto uno schema di D.P.R. (v. Allegato 1) il quale, abrogando il D.M.185/2003, allinea le disposizioni nazionali a quanto riportato nel Regolamento (UE) n.741/2020.

Come evidenziato infatti dal MASE nella nota illustrativa al nuovo provvedimento, “il Regolamentoeuropeo prevede il metodo della gestione del rischio sito specifico. Ciò significa che ai fini dellaproduzione, dell’erogazione e dell’utilizzo di acque affinate, l’autorità competente dovrà provvederea che venga stabilito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua, ciò conl’obiettivo di garantire la gestione proattiva e sicura delle acque reflue affinate, senza rischio persalute umana, animale e senza rischio ambientale. Al fine di azzerare il rischio emerso durantel’analisi del rischio, il piano di gestione del rischio e il permesso rilasciato dall’autorità competentepotranno prevedere delle prescrizioni supplementari rispetto alle prescrizioni minime stabilite dalregolamento.Diversamente, la normativa italiana in vigore dal 2003 detta prescrizioni e parametri rigidi daapplicare ad ogni ipotesi di riutilizzo, sia per fini irrigui che per fini civili, ambientali e industriali.Di tali differenze si è tenuto conto nell’elaborazione del nuovo DPR, in un’ottica evolutiva diAdeguamento”.

A riguardo, il MASE ha chiesto agli stakeholder, tra cui Assoambiente, di far pervenire eventuali osservazioni entro e non oltre il prossimo 31 marzo, pertanto sono a chiedere, a quanti interessati, di inviarmi (email e.perrotta@fise.org) eventuali vostri contributi entro il 13 marzo 2023 compilando il format allegato (v. Allegato 2) al fine di poter definire in tempi utili la nota associativa da inviare al Ministero.

Nel ringraziarVi per la collaborazione, restiamo a disposizione per informazioni e aggiornamenti.

» 09.03.2023
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