AssoAmbiente

Circolari

2023/082/SAEC-NOT/CS

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato il decreto recante i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni e l’affidamento del servizio di manutenzione per tali prodotti.

Il decreto 7 febbraio 2023, adottato e definito ai sensi dell’art. 34 “Criteri sostenibilità energetica e ambientale” del Codice dei contratti pubblici, disciplina, nel proprio allegato, i CAM che le stazioni appaltanti pubbliche saranno tenute a rispettare nell’affidamento dei servizi di progettazione parchi giochi, fornitura di prodotti per arredo urbani e relativa attività di manutenzione.

L’allegato al decreto, dopo una premessa e due capitoli dedicati a alla riduzione degli impatti ambientali e a indicazioni generiche per le stazioni appaltanti, si concentra sulla progettazione di parchi giochi, sulla fornitura e posa di prodotti di arredo urbano e sulla manutenzione e si chiude con le clausole contrattuali. 

Si evidenzia come nelle indicazioni generali per la scelta dei materiali relativamente agli spazi ludici venga data priorità all’uso di materiali rinnovabili (legno) rispetto ad altri materiali. 

Relativamente invece alla fornitura e posa di prodotti per l’arredo urbano i CAM disciplinano, per quanto di interesse:

  • i prodotti e componenti in gomma, prodotti in miscele plastica-gomma e pavimentazioni contenenti gomma prevedendo che queste abbiano almeno il 10% di gomma riciclata, con le seguenti eccezioni: 
    • le superfici sportive multistrato contenenti agglomerato di gomma devono avere un contenuto minimo di gomma riciclata del 30%; 
    • i prodotti e le superfici in agglomerato di gomma devono avere un contenuto minimo di gomma riciclata del 50%. 

Per dimostrare il contenuto di materiale riciclato viene prevista la certificazione “ReMade in Italy” oppure certificazione rilasciata da organismo accreditato oppure dichiarazione ambientale di prodotto (EPD);

  • le superfici di campi sportivi e di aree in spazi ricreativi realizzate con conglomerati bituminosi o con conglomerati legati tramite resina prevedendo che l'asfalto o altro genere di materiale bituminoso o di materiale inerte eventualmente usato come substrato o come superficie per aree da gioco o ricreative, abbia un contenuto di riciclato pari almeno al 60%. Il materiale riciclato presente nel prodotto può essere polverino derivante da PFU; plastica derivante dalla raccolta differenziata; il medesimo fresato d'asfalto derivante da pavimentazioni demolite o rimosso da superfici pavimentate; la frazione organica stabilizzata quale parte dei rifiuti organici che, a valle del trattamento in impianti di compostaggio, dovrebbero essere altrimenti smaltiti in discarica. Vengono quindi riportate le modalità di impiego e di posa di tale prodotto nonché le modalità di verifica;
  • i prodotti prefabbricati in calcestruzzo e pavimentazioni in calcestruzzo prevedendo che abbiano un contenuto di materiale riciclato o di sottoprodotto almeno pari al 5% sul peso del prodotto. Le modalità di verifica sono le stesse di quelle previste per i prodotti in gomma.

Per maggiori ulteriori dettagli si rimanda al testo del decreto, in allegato alla presente.

» 24.03.2023
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