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Circolari

2023/086/SAEC-GIU/LE

L'Amministrazione deputata al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) deve vagliare le proposte di prescrizioni degli Enti competenti (nel caso di specie del Sindaco) in Conferenza di servizi ma non è obbligata a inserirle in automatico nel provvedimento finale. 

Questa è la sintesi con cui il Tar Lazio nella sentenza n. 5132 del 24 marzo 2023, conferma la legittimità dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) statale rilasciata, ex articolo 29- sexies del D.lgs. n. 152/2006, per l'esercizio di una centrale termoelettrica in Puglia. 

Nella controversia il Comune ricorrente lamentava che l'articolo 29-quater del D.lgs. n. 152/2006, che regola il procedimento di rilascio dell’Aia, impone di acquisire in Conferenza di servizi, le posizioni degli Enti competenti in materia ambientale (tra cui quella del Sindaco) e che tali prescrizioni andavano inserite nel provvedimento di Aia rilasciato senza alcun margine di discrezionalità in merito.

Per i Giudici amministrativi invece la normativa prescrive che la Conferenza di servizi cui sono chiamati tutti gli Enti competenti in materia ambientale, acquisisce le varie posizioni delle Amministrazioni e pondera e valuta al fine di rilasciare il provvedimento tenendo conto delle varie posizioni emerse. La Sentenza del Tar ricorda che in giurisprudenza lo stesso Consiglio di Stato ha affermato che "l'Aia non costituisce la mera 'sommatoria' dei provvedimenti di competenza degli Enti chiamati a partecipare alla Conferenza di servizi". 

Pertanto secondo il Tar Lazio acquisire le prescrizioni del Sindaco "è cosa ben diversa dal ritenere che le prescrizioni in questione possano divenire sic et simpliciter contenuto prescrittivo vincolato del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, al punto da esimere la Conferenza di servizi dall'espletare qualsivoglia valutazione istruttoria al riguardo".

Infatti, prosegue la Sentenza dei giudici amministrativi, “se il Sindaco del Comune potesse imporre le proprie prescrizioni di carattere igienico-sanitario in tale contesto procedimentale ne risulterebbe, ridimensionato se non addirittura svuotato il senso stesso del ricorso al modulo procedimentale della Conferenza di servizi, la cui prima, e originaria, ratio risponde, (….) all'esigenza (...) di creare nel sistema un meccanismo di valutazione contestuale degli interessi pubblici coinvolti dal medesimo procedimento”.

Inoltre, dalla disamina della documentazione prodotta emerge, altresì, come la Conferenza di servizi avesse invitato il Sindaco a riformulare le proposte di prescrizione in modo tale da poter essere inserite in vista dell'eventuale avvio di uno specifico riesame dell'AIA. Tuttavia, risulta circostanza incontestata il fatto che il Sindaco non abbia dato seguito all'impegno formalmente assunto in tal senso in seno alla riunione della conferenza.

Per maggiori approfondimenti si rinvia alla sentenza allegata.

» 31.03.2023
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