Dall'11 maggio 2023 entra in vigore il DM 26 gennaio 2023, n.45 del MASE che va a definire gli interventi nei SIN (Siti di Interesse Nazionale) oggetto di bonifica e gli interventi che non hanno obbligo di valutazione di cui all’articolo 242 -ter, comma 3, del D.Lgs 152/2006, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo (G.U. n. 97 del 26.04.2023).
Ricordiamo che l’art. 242 -ter del D.Lgs 152/2006 riguarda “Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica” e dispone che nei siti oggetto di bonifica, inclusi i SIN, possono essere realizzati “i progetti del PNRR, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l’installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti […], a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area”. Inoltre “le disposizioni […] si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato”.
Per tali interventi e opere però il comma 3 dello stesso art. 242-bis rimandava ad un futuro decreto del Ministero per le aree ricomprese nei SIN, e delle Regioni per le restanti aree, per l’individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del D.Lgs 152/2006, e, qualora necessaria, per la definizione dei criteri e le procedure per la valutazione e le modalità di controllo.
Il decreto 45/2023 va a completare quindi la disciplina dell'art. 242-ter del D. lgs. 152/2006 e a definire gli interventi che:
Per maggiori informazioni si rimanda al decreto, in allegato alla presente.