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2023/108/SAEC-GIU/TO

La Corte di Giustizia UE nella sentenza 20 aprile 2023, causa C-580/21 ha stabilito che gli impianti di produzione di energia elettrica da recupero termico di rifiuti godono, come le rinnovabili, della priorità di dispacciamento ex direttiva 2009/28/CEper la quota prodotta da rifiuti biodegradabili.

Più in dettaglio, i giudici della Corte hanno risposto ad un rinvio pregiudiziale di un Tribunale tedesco in merito ad un impianto di produzione di energia elettrica dal recupero termico di rifiuti che si riteneva beneficiario della priorità di dispacciamento dell’energia elettrica prodotta. Si trattava, nel caso di specie, di un impianto che produceva energia sia da fonti rinnovabili sia da fonti convenzionali essendo l’energia elettrica ottenuta mediante recupero termico di rifiuti misti contenenti una quota di rifiuti biodegradabili industriali e urbani.

Hanno affermato i giudici europei che “L’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, deve essere interpretato nel senso che, la priorità di accesso alla rete elettrica di cui beneficiano gli impianti di produzione di elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili deve essere accordata non solo agli impianti che producono elettricità esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili, ma anche a quelli che producono elettricità da fonti energetiche sia rinnovabili sia convenzionali. Inoltre, l’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28 deve essere interpretato nel senso che, un impianto che produce elettricità da fonti energetiche sia rinnovabili sia convenzionali beneficia di una priorità di accesso alla rete soltanto per la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Spetta agli Stati membri stabilire le modalità di applicazione di tale priorità di accesso, fissando criteri trasparenti e non discriminatori che, pur tenendo conto dei requisiti relativi al mantenimento dell’affidabilità e della sicurezza della rete, consentano di stabilire un ordine di priorità in funzione dell’entità della quota di fonti energetiche rinnovabili utilizzate da ciascun impianto di produzione di elettricità”.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla sentenza in oggetto, disponibile in allegato.

» 02.05.2023
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