AssoAmbiente

Circolari

2023/120/SAEC-GIU/LE

La conservazione del registro di carico e scarico in luoghi diversi da quelli indicati dal Legislatore comporta una irregolare ed incompleta tenuta del registro, non conforme alla vigente normativa, e, pertanto, rilevante ai fini sanzionatori.

Lo ha chiarito il Ministero dell'Ambiente con risposta ad interpello n.70069 del 3 maggio 2023 presentato dalla Provincia di Macerata che ha richiesto chiarimenti in ordine all’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 258, D.lgs. 152/2006 sulla mancata osservanza dell’obbligo previsto dall’art. 190, comma 10, D.lgs. 152/2006 che disciplina il luogo di conservazione del registro di carico e scarico.

Scrive il Ministero “Da un’attenta lettura del citato articolo 190, comma 10, si evince che non è sufficiente che il registro di carico e scarico dei rifiuti sia istituito, ma occorre altresì che lo stesso sia conservato nei luoghi ivi espressamente indicati, ovverosia: impianto di produzione; impianto di stoccaggio; impianto di recupero e/o smaltimento; sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto; sede operativa dei commercianti e degli intermediari. Soltanto i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti anche presso la sede legale del gestore dell’impianto. La ratio della norma, prevedente la tenuta presso il luogo normativamente precisato, è quella di consentire agli organi preposti al controllo, di svolgere un pronto ed efficace accertamento sulla correttezza delle annotazioni effettuate”.

Il Ministero conclude precisando che “l’art. 258, comma 2, D.lgs. 152/2006, non si limita a sanzionare la totale omissione del registro di carico e scarico, ma si estende, espressamente, anche ai casi in cui il citato registro risulta tenuto in modo incompleto ovvero in modo non conforme alla normativa vigente; normativa che, come già ricordato, all’art. 190, comma 10, D.lgs. 152/2006, prevede espressamente che lo stesso sia conservato in luoghi precisi”.

Per ogni approfondimento è disponibile qui la domanda di interpello e qui la risposta del Ministero Ambiente.

» 15.05.2023

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