AssoAmbiente

Circolari

2023/120/SAEC-GIU/LE

La conservazione del registro di carico e scarico in luoghi diversi da quelli indicati dal Legislatore comporta una irregolare ed incompleta tenuta del registro, non conforme alla vigente normativa, e, pertanto, rilevante ai fini sanzionatori.

Lo ha chiarito il Ministero dell'Ambiente con risposta ad interpello n.70069 del 3 maggio 2023 presentato dalla Provincia di Macerata che ha richiesto chiarimenti in ordine all’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 258, D.lgs. 152/2006 sulla mancata osservanza dell’obbligo previsto dall’art. 190, comma 10, D.lgs. 152/2006 che disciplina il luogo di conservazione del registro di carico e scarico.

Scrive il Ministero “Da un’attenta lettura del citato articolo 190, comma 10, si evince che non è sufficiente che il registro di carico e scarico dei rifiuti sia istituito, ma occorre altresì che lo stesso sia conservato nei luoghi ivi espressamente indicati, ovverosia: impianto di produzione; impianto di stoccaggio; impianto di recupero e/o smaltimento; sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto; sede operativa dei commercianti e degli intermediari. Soltanto i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti anche presso la sede legale del gestore dell’impianto. La ratio della norma, prevedente la tenuta presso il luogo normativamente precisato, è quella di consentire agli organi preposti al controllo, di svolgere un pronto ed efficace accertamento sulla correttezza delle annotazioni effettuate”.

Il Ministero conclude precisando che “l’art. 258, comma 2, D.lgs. 152/2006, non si limita a sanzionare la totale omissione del registro di carico e scarico, ma si estende, espressamente, anche ai casi in cui il citato registro risulta tenuto in modo incompleto ovvero in modo non conforme alla normativa vigente; normativa che, come già ricordato, all’art. 190, comma 10, D.lgs. 152/2006, prevede espressamente che lo stesso sia conservato in luoghi precisi”.

Per ogni approfondimento è disponibile qui la domanda di interpello e qui la risposta del Ministero Ambiente.

» 15.05.2023

Recenti

03 Giugno 2025
2025/205/SAEC-COM/LE
Lettera Presidente Assoambiente
Leggi di +
03 Giugno 2025
2025/204/SAEC-NOT/PE
Rischi catastrofali – pubblicata legge di conversione DL 39/2025
Leggi di +
03 Giugno 2025
2025/203/SAEC-SUO/PE
Siti potenzialmente contaminati - Rocks, il primo software ISPRA sulle priorità di intervento
Leggi di +
03 Giugno 2025
2025/202/SAEC-COM/PE
Scuola di aggiornamento TuttoAmbiente per Esperti, HSE, responsabili e consulenti ambientali, 7-10 luglio 2025 live streaming
Leggi di +
30 Maggio 2025
2025/201/SAEC-NOT/LE
RENTRi – FAQ su chiusura registro carico e scarico digitale
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL