In risposta all’interpello del 3 maggio 2023, prot. 70065, il MASE ha stabilito che il centro di raccolta dei rifiuti urbani che intende svolgere attività di raggruppamento di rifiuti provenienti da altri centri di raccolta deve richiedere apposita autorizzazione alla Regione.
Secondo il Ministero, pur rientrando nella definizione di “raccolta” dei rifiuti ai sensi dell’articolo 183 del D.lgs. 152/2006, l’attività di raggruppamento in questione “si configura come trasferimento e stazionamento di rifiuti” che non rientra – per diversità di soggetti autorizzati al conferimento, tempi di deposito e requisito tecnico-gestionali dell’impianto — tra quelle che possono essere condotte nei centri di raccolta senza alcuna necessità di titolo abilitativo ai sensi del D.M. 8 aprile 2008.
Conseguentemente, chiarisce la risposta, tale attività è soggetta a regolamentazione e autorizzazione della Regione, ai sensi dell’articolo 196, comma 1, lettera b) del D.lgs. 152/2006.
La realizzazione/gestione sul territorio dei centri di raccolta, ricorda il Dicastero, è oggetto di pianificazione locale che, nell’integrarsi al sistema di gestione dei rifiuti, deve tener conto dei flussi dei rifiuti prodotti, dell’accessibilità̀ da parte dell’utenza e dei mezzi utili al ritiro e al successivo trasporto agli impianti di trattamento e recupero.
Nel far rinvio all’interpello, disponibile in allegato, rimaniamo a disposizione per informazioni e aggiornamenti.