AssoAmbiente

Circolari

2023/128/SAEC-GIU/LE

L'autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 per la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento rifiuti costituisce già variante allo strumento urbanistico del Comune ed è irrilevante la successiva formale modifica da parte del Consiglio comunale. Il principio è stato ricordato dal Consiglio di Stato nella sentenza 10 maggio 2023, n. 4748 in relazione all'ampliamento di una discarica di rifiuti non pericolosi in Emilia-Romagna.

Dal ricorrente è stato rilevato che l’art. 208, comma 6, del D. lgs. n. 152/2006 disciplina il procedimento di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e stabilisce che “entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”.

L'autorizzazione di un impianto di trattamento rifiuti rilasciata ex articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006 contiene, pertanto, già la variante agli strumenti urbanistici comunali che è stata acquisita nel corso della Conferenza di servizi, convocata ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, attraverso il parere favorevole dell'Amministrazione comunale e ciò rende irrilevante l'adozione o meno da parte del Consiglio comunale della suddetta variante o la sua ritardata approvazione.

Inoltre, affermano i Giudici amministrativi, la disposizione contenuta nell’art. 208 del D.lgs. n. 152/06 costituisce norma speciale nazionale sopravvenuta alla precedente Legge Regionale n. 9/99 e, in base al criterio della successione delle leggi nel tempo, non sussiste il contrasto “orizzontale” tra norme. A ciò si aggiunge, si legge nella Sentenza “la materia legata alla tutela dell’ambiente, tra cui rientra anche il procedimento per l’autorizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, risulta comunque di competenza esclusiva statale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 117, comma 2, lett. s) Cost., per cui, a maggior ragione, alla fattispecie in esame trova applicazione l’art. 208 del D.lgs. n. 152/06”.

Per ogni approfondimento si rinvia alla Sentenza allegata.

» 22.05.2023
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