Il Tar Toscana ha stabilito che il superamento delle soglie al fine dell'applicazione della disciplina Seveso III sugli incidenti connessi alla presenza di sostanze pericolose, D.Lgs. n. 105/2015, va verificato ex ante in base alla capacità dell'impianto e non autodeterminato dal gestore.
In particolare con la sentenza 4 maggio 2023 n. 446, in allegato, il TAR ha annullato il provvedimento di autorizzazione unica regionale (PAUR), rilasciato ai sensi dell’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, per il potenziamento di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti esistente in quanto non conforme a quanto previsto dalla disciplina del D.Lgs. n. 105/2015. Infatti la Regione Toscana, nel processo di autorizzazione dell’impianto, aveva stabilito che il superamento delle soglie delle sostanze, ai fini dell'assoggettamento dell'impianto alla Seveso III, fosse lasciata all'autodeterminazione del gestore, attraverso una verifica svolta "momento per momento" sulla base di procedure operative.
Per il TAR Toscana invece l’assoggettabilità o meno alla Seveso III va definita ex ante, in via previsionale, sulla base della capacità degli impianti, così come definita dal provvedimento autorizzatorio. Tale principio infatti, come affermato dai giudici, veniva richiamato anche dal Consiglio di Stato (v. circolare Assoambiente n. 041/2022) nella sentenza 22 gennaio 2022, n. 490 e sottoposto al vaglio della Corte di Giustizia Ue che nella ordinanza 15 dicembre 2022 n. 144, causa C-144/22 ha chiarito come il Giudice italiano non debba nemmeno porre la questione qualora "la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si imponga con un'evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio".
In allegato la sentenza 4 maggio 2023 n. 446 del TAR Toscana.