AssoAmbiente

Circolari

2023/136/SAEC-ENE/PE

Il MASE ha trasmesso ad alcuni stakeholder, tra cui Assoambiente, lo schema di “decreto interministeriale che istituisce il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, la certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e quella dei carburanti da carbonio riciclato”.

Il provvedimento aggiorna le disposizioni del DM 14 novembre 2019 (v. circolare associativa n. 271/2019), ai sensi dall’art. 42, comma 16, del D.Lgs n.199/2021 (v. circolare associativa n. 300/2021), stabilendo:

a) Al CAPO 1, per i biocombustibili, al fine di accertarne la sostenibilità:

  1. le modalità di funzionamento del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili nonché le procedure di adesione allo stesso;
  2. le procedure per la verifica degli obblighi relativi alle informazioni (art. 2, comma 2, lettera i);
  3. le disposizioni che gli operatori economici ed i fornitori devono rispettare per l’utilizzo del        sistema di equilibrio di massa (art. 12);
  4. le modalità di ottenimento della certificazione a basso rischio ILUC di cui all’art. 10;

b) Al CAPO 2, per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) e per i combustibili da carbonio riciclato (RCF), le modalità per il riconoscimento del rispetto del criterio inerente alla riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra, nonché delle condizioni per il calcolo quote minime di energia rinnovabile nel settore trasporti. 

In materia, si segnala che, anche in relazione all’interlocuzione in materia di sostenibilità del biometano in corso presso il CTI, a cui partecipa anche Assoambiente (CT284), l’Associazione, unitamente a CIC e Utilitalia, aveva già segnalato al Ministero l’esigenza di intervenire sulla definizione di “primo operatore di filiera” al fine di escludere dall’obbligo di certificazione i soggetti a monte degli impianti di depurazione e gestione rifiuti, ponendo l’attenzione unicamente sul rifiuto e non alla provenienza. Il motivo di tale richiesta è che, anche quando noto il produttore iniziale, non esistono leve (normativa, economica…) per poter far aderire tali soggetti al sistema di certificazione. 

Ricordiamo che il certificato di sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi è necessario ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico previste nell’ambito dei regimi di sostegno per l’utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti (DM 16 marzo 2023, art. 6, commi 2 e14), nonché ai fini di accesso agli incentivi di cui al DM 2 marzo 2018 (artt. 5, 6 e 7) e DM 15 settembre 2022.

Al fine di poter predisporre il documento di posizione associativo, Vi chiediamo di inviare eventuali Vostri contributi rispetto alla bozza di decreto (v. allegati) entro il prossimo 2 giugno a e.perrotta@fise.org al fine di poter rispondere in tempi utili alla consultazione ministeriale (scadenza 6 giugno 2023).

» 26.05.2023
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