Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto ad alcuni quesiti, posti attraverso lo strumento dell’interpello, sull'applicazione del DM 152/2022 che definisce i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti da C&D.
A porre i quesiti è stata la Provincia di Trento che ha evidenziato diverse criticità nell’applicazione del decreto che, oltre a rendere difficoltosa l’operatività delle imprese del settore, rischiano di inficiare la possibilità di recuperare questi rifiuti, con conseguente rischio di incremento del ricorso alla discarica, a discapito della gerarchia di gestione dei rifiuti e del perseguimento degli obiettivi dell’economia circolare. In particolare le domande hanno riguardato il campo di applicazione, le modalità di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, la qualità ambientale dell’aggregato riciclato e tempi e modalità di adeguamento a quanto previsto dal DM 152/2022.
Quanto al campo di applicazione il Ministero chiarisce, con riferimento alle miscele bituminose diverse da quelle con Codice EER 170301 (quindi quelle con codice EER 170302), che se il recupero riguarda solo questa tipologia di rifiuto le regole End of waste (EoW) sono quelle di cui al DM 69/2018, mentre se l'attività di recupero coinvolge altri rifiuti (di cui all’allegato 1 al DM 152/2022) le regole sono quelle del regolamento End of Waste per rifiuti da C&D.
Il MASE ha fornito risposta anche al quesito sui processi di lavorazione previsti dal DM 152/2022 specificando che per conseguire la qualifica di EoW non è necessario che i rifiuti siano trattati esclusivamente secondo le procedure indicate nel regolamento, tanto che l'allegato 1 - precisa il Ministero - "riporta, a mero titolo esemplificativo, le fasi meccaniche del processo di lavorazione". In riferimento alle modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, per le quali veniva chiesto se i rifiuti ammissibili vadano tenuti separati per codice EER, il MASE specifica che restano valide le norme tecniche vigenti per l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi ex Dm 5 febbraio 1998 e quanto previsto dal DM 26 luglio 2022 (prevenzione incendi).
Rispetto invece alla qualità ambientale dell’aggregato riciclato esitato dal recupero, si chiarisce che i requisiti ambientali da garantire per ogni lotto sono quelli espressamente indicati nelle tabelle 2 (parametri da ricercare e valori limite) e tabella 3 (analiti da ricercare e valori limite) dell'allegato 1. Se si sospetta che l'aggregato recuperato possa essere contaminato da altre sostanze (ad es. metalli come evidenziato nella domanda), il Ministero afferma che vanno fatte le opportune verifiche nel rispetto dei principi generali della gestione dei rifiuti.
Infine, nel rispondere ai quesiti relativi a tempi e modalità di adeguamento, viene sottolineato che i termini per adeguamento delle autorizzazioni sono stati prorogati di altri sei mesi dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del DL 198/2022 (proroga termini).
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della risposta del MASE allegato.