AssoAmbiente

Circolari

2023/168/SA-LAV/MI

Facendo seguito alle circolari n. 1/2023 e n. 69/2023, rispettivamente del 3 gennaio e dell’8 marzo uu.ss., si informa in ordine agli sviluppi concernenti il Fondo di Solidarietà Servizi Ambientali.

Come noto, il 27 dicembre 2022 tutte le Associazioni Datoriali e Sindacali di categoria hanno sottoscritto un’intesa, ai sensi di legge, finalizzata principalmente a scongiurare l’applicazione immediata della maggiore aliquota prevista dal decreto legislativo n. 148/2015 come modificato dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), che sarebbe derivata dalla confluenza del Fondo di Settore nel F.I.S..

In estrema sintesi, l’Accordo disponeva, come si ricorderà, l’ampliamento della platea dei lavoratori destinatari delle prestazioni del Fondo (comprendendo anche i datori di lavoro aventi un solo dipendente), l’adeguamento (in termini di importi, causale e durata), della prestazione denominata “Assegno di integrazione salariale” e l’introduzione della “staffetta generazionale”.

Inoltre, nello stesso Accordo le Parti, constatate le difficoltà amministrativo-burocratiche dell’INPS nella gestione di tale specifica forma di finanziamento, hanno convenuto di cessare a fine 2022 l’impegno delle aziende al versamento del 50% delle trattenute effettuate nei casi di malattia breve e reiterata ai sensi dell’articolo 46 del CCNL 6.12.2016 e dell’articolo 42 del CCNL Utilitalia 10.7.2016 (articolo 9 dell’accordo 27/12/2022). 

Nel corso di questi mesi si è registrata una interlocuzione tra il Comitato Amministratore del Fondo, l’INPS e il Ministero del Lavoro, nel tentativo delle Fonti Istitutive del Fondo di aumentare l’operatività del Fondo, soprattutto in direzione degli interventi realmente di interesse delle aziende e dei lavoratori del comparto, anche accelerando le circolari (ancora inevase) recanti le istruzioni con cui l’INPS darà indicazioni alle aziende per il versamento dei 10 euro mensili di cui al CCNL 6.12.2016 (tuttora accantonate e mai versate) o per l’utilizzo delle risorse del Fondo a titolo di integrazione della Naspi (articolo 6, comma 1, lettera “b” dell’Accordo). 

Di contro il Ministero del Lavoro, con lettera del 2 marzo scorso (vedi circolare Assoambiente n. 69/2023 citata) ha proposto un tetto al limite di prestazioni delle imprese sotto i 5 dipendenti, inserite nel Fondo solo dall’1 gennaio scorso in forza di legge, diversamente modulato in deroga al principio del “limite di quanto versato” valevole invece per tutte le altre aziende. L’incidenza di tali aziende è stata accertata come ininfluente in termini quantitativi ai fini della sostenibilità economico-finanziaria del Fondo.

 

Stante l’immobilismo legislativo in materia, e la limitatissima autonomia riconosciuta alle Parti sociali nella gestione delle risorse del Fondo, queste hanno convenuto quindi di modificare unicamente la prestazione relativa al finanziamento di programmi formativi, specificando meglio la voce indicata nell’Accordo 18/7/2018 come modificato il 27/12/2022 (Articolo 6, comma 1, lettera “d”) dietro indicazione degli uffici INPS.

Si allega ad ogni buon fine l’Accordo del 22 giugno scorso, unitamente alla lettera inviata al Ministero del Lavoro a firma di tutte le Organizzazioni di settore. 

» 26.06.2023
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