Lo scorso 16 giugno 2023, la Commissione Europea ha pubblicato la comunicazione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche di cui al Regolamento sulla Tassonomia UE e sui collegamenti con il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Il Regolamento sulla tassonomia (Reg. 2020/852/UE) detta le regole in base alle quali un’attività può definirsi “sostenibile” di fronte ai mercati finanziari, ovvero relativamente al contributo verso gli obiettivi europei in materia di cambiamenti climatici e allo svolgimento nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia.
A tal proposito la Commissione ha voluto fornire chiarimenti sulle seguenti domande interpretative più frequenti:
La comunicazione in oggetto chiarisce che le garanzie minime di salvaguardia a norma del Regolamento sulla Tassonomia intendono evitare che le attività e gli investimenti siano considerati «sostenibili» se comportano violazioni dei principi fondamentali in materia sociale, dei diritti umani e dei diritti del lavoro oppure se non si conformano alle norme minime per una condotta d'impresa responsabile, specificando quindi che le garanzie minime di salvaguardia sono le procedure di dovuta diligenza e di riparazione attuate da un'impresa che svolge un'attività economica al fine di garantire l'allineamento con le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali e con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.
Per quanto di interesse si specifica che le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali riuniscono tutti gli ambiti tematici della condotta d'impresa responsabile e della gestione responsabile della catena di approvvigionamento. Tale documento raccomanda altresì alle imprese di applicare buone prassi in materia di governo societario, compresa la dovuta diligenza.
In merito alle aspettative verso le imprese, la Commissione chiarisce che le stesse dovrebbero attuare procedure adeguate, comprese procedure per individuare, prevenire, attenuare o correggere sistematicamente i pertinenti effetti negativi, effettivi e potenziali, connessi alle proprie operazioni, alle proprie catene del valore e alle proprie relazioni commerciali, al fine di garantire che le attività siano svolte in linea con tali norme, ritenendo pacifica eventuale impossibilità di evitare determinati effetti.
Riguardo l’ultimo punto, la Commissione specifica che è proprio sul rispetto delle garanzie minime di salvaguardia che il Regolamento sulla Tassonomia e quello sull’informativa dei finanziamenti sostenibili si incontrano. Pertanto gli investimenti in attività economiche «ecosostenibili» allineate alla tassonomia possono essere automaticamente qualificati come «investimenti sostenibili» nel contesto degli obblighi di informativa a livello di prodotto ai sensi dell'SFDR.
Per qualsiasi ulteriore approfondimento si riporta in allegato la comunicazione della Commissione.